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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23748/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di una fornitura di calcestruzzo pari a euro 17.616,80. La società ingiunta ha proposto opposizione contestando, da un lato, la competenza territoriale del Tribunale adito e, dall'altro, la fondatezza del credito per asserita scadente qualità del materiale, che avrebbe imposto la demolizione e il rifacimento dell'opera da parte dell'impresa esecutrice chiamata in causa. Il Tribunale di Trento ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che il credito non fosse liquido e che, quindi, non fosse applicabile il foro del domicilio del creditore; ha inoltre ritenuto che il Foro di Padova fosse l'unico competente. La ricorrente ha impugnato tale decisione con regolamento necessario di competenza deducendo: 1) violazione degli artt. 1182, comma 3, c.c., 1498, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., sostenendo che il credito era determinato e liquido sulla base di documenti di trasporto, fatture e contratto di fornitura, e che, trattandosi di vendita con pagamento non contestuale alla consegna, il pagamento doveva avvenire al domicilio del creditore; 2) violazione degli artt. 38, comma 4, 115, 633, 640 e 645 c.p.c., sostenendo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza va verificata con riferimento allo stato degli atti all'introduzione dell'opposizione e che il contratto prodotto nel corso della prima fase del giudizio poteva essere considerato ai fini della competenza. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha affermato che, per la fornitura di merce già consegnata e non pagata contestualmente, opera la disciplina speciale dell'art. 1498, comma 3, c.c., che riporta il luogo di pagamento al domicilio del venditore-creditore in assenza di una pattuizione derogatoria; ha inoltre precisato che la questione di competenza va decisa sugli atti e sulle produzioni tempestive compiute nella fase iniziale del giudizio, potendo essere considerati anche i documenti depositati in occasione della prima udienza o in risposta all'eccezione di incompetenza. È stato inoltre osservato che il contratto di fornitura, da cui risultava il prezzo, era stato depositato tempestivamente e che comunque la verifica della correttezza del prezzo attiene al merito, non alla competenza territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento necessario di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Trento e ha dichiarato la competenza per territorio del medesimo Tribunale di Trento a conoscere la controversia. Ha inoltre disposto la riassunzione del processo davanti al giudice competente, con rimessione a quest'ultimo della regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'applicazione dell'art. 1498, comma 3, c.c. come norma speciale rispetto all'art. 1182 c.c. nei casi di pagamento del prezzo di merce consegnata non contestualmente pagata, e sulla possibilità di valorizzare, ai fini della competenza, le produzioni documentali tempestivamente compiute nella fase introduttiva del giudizio di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    La norma generale sul luogo dell'adempimento non prevale sulla disciplina speciale della vendita di beni mobili quando il prezzo non sia stato pagato contestualmente alla consegna; la liquidità del credito e il luogo di pagamento non vanno apprezzati isolando le sole fatture, ma alla luce del complessivo titolo negoziale e delle regole speciali applicabili.

  • art. 1498, comma 3, c.c.

    È norma speciale rispetto all'art. 1182 c.c.; in caso di vendita di beni mobili con pagamento non contestuale alla consegna e in mancanza di patto contrario, il prezzo deve essere pagato al domicilio del venditore-creditore.

  • art. 20 c.p.c.

    Per la competenza territoriale rileva il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento, da individuare secondo le regole sostanziali applicabili al rapporto.

  • art. 38, comma 4, c.p.c.

    La competenza territoriale va decisa sulla base di ciò che risulta dagli atti e delle eventuali sommarie informazioni necessarie; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono rilevare le produzioni tempestive compiute nella fase iniziale e nella prima udienza, purché in contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della valutazione delle risultanze documentali non contestate ai fini della competenza.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al procedimento monitorio e alla successiva opposizione, quale base del decreto ingiuntivo originario.

  • art. 640 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul procedimento monitorio, senza autonoma ratio decisoria nella sentenza.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che nella fase di opposizione la competenza va verificata in base allo stato degli atti della relativa fase processuale.

Massime di principio

  • Nel caso di domanda giudiziale di pagamento del prezzo per merce già consegnata e non pagata contestualmente, il foro del luogo di adempimento va individuato applicando la disciplina speciale della vendita di beni mobili; in assenza di patto derogatorio, il pagamento va eseguito presso il domicilio del venditore-creditore.
  • Ai fini della competenza territoriale, la controversia va decisa sulla base delle risultanze degli atti e delle produzioni documentali tempestivamente effettuate nella fase introduttiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; è ammissibile considerare documenti depositati in risposta all'eccezione di incompetenza, purché il contraddittorio sia rispettato.
  • La questione relativa alla reale determinazione del prezzo o all'interpretazione del contratto incide sul merito della pretesa creditoria, non sulla competenza territoriale, se il titolo contrattuale consente di individuare il criterio legale del luogo di pagamento.
  • Quando il convenuto eccepisce l'incompetenza territoriale e allega l'illiquidità del credito, la parte attrice può superare tale contestazione mediante documentazione tempestiva che consenta di ricostruire il titolo e il corrispettivo dovuto; non è decisivo il solo esame delle fatture se il rapporto contrattuale emerge da ulteriori documenti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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