Cassazione Penale, Ordinanza n. 10873/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse una mera reiterazione di censure già esaminate e respinte in appello e che non offrisse una reale confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di occupazione arbitraria di immobile. L'unico motivo riguardava la responsabilità per il reato di cui all'art. 633 c.p., in particolare la permanenza nell'appartamento e quindi la sussistenza dell'occupazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; perciò lo ha giudicato non specifico e solo apparente.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il reato di invasione/occupazione arbitraria di edifici o immobili; la Corte non ne riconsidera il merito, ma rileva che la censura difensiva sulla permanenza nell'appartamento è generica e ripetitiva.
Non è espressamente citato nel testo, ma l'esito di inammissibilità del ricorso è coerente con la regola di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
Base per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, se già disattese dal giudice di merito, integra motivo solo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La censura che non confronti realmente le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni assertive sulla ricostruzione del fatto, non assolve la funzione del ricorso per cassazione e non consente il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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