Cassazione Penale, Ordinanza n. 34544/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. La condotta contestata, ricostruita in sentenza, riguarda un'articolata vicenda di falso e truffa: il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in concorso e in relazione al reato previsto dall'art. 48 c.p., di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico e di truffa aggravata ai danni di terzi, con specifico riferimento alla pretesa falsità dell'attività di venditore di auto usate. Nei motivi di ricorso si deduceva, in primo luogo, l'illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; in secondo luogo, si censurava il vizio di motivazione sulla ritenuta falsità dell'attività di vendita di auto usate, sostenendo che la valutazione della Corte di merito fosse erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e che, nel motivare tale diniego, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Ha poi ritenuto non deducibile in sede di legittimità il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una diversa lettura del fatto e della prova, fondato su argomentazioni inidonee a scardinare la tenuta logica della motivazione e per di più reiterativo di una questione già disattesa in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato nel capo di imputazione per la disciplina del reato continuato o del concorso formale, come parte della contestazione originaria.
richiamato nel capo di imputazione come norma incriminatrice della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico.
richiamato nel capo di imputazione quale titolo di responsabilità per il reato commesso dall'indotto in errore.
art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.
richiamato nel capo di imputazione come fattispecie di truffa aggravata.
in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito presenti evidenti illogicità o sia manifestamente contraddittoria; non è necessario che il giudice confuti espressamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente la considerazione degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Le censure sul vizio di motivazione sono inammissibili quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare specifiche fratture logiche della motivazione impugnata.
- Nel ricorso per cassazione la critica deve assolvere la funzione di confutazione argomentata della sentenza impugnata; doglianze generiche, reiterative o inidonee a incrinare la tenuta logica della decisione non sono deducibili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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