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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17356/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Caserta nei confronti di una cittadina nigeriana in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. La destinataria aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace deducendo, in sintesi, tre profili di illegittimità: mancata sottoscrizione del decreto da parte del Prefetto o del Viceprefetto vicario; mancata applicazione della disciplina speciale per gli stranieri titolari di permesso UE rilasciato da altro Stato membro, che richiede un previo invito del questore a recarsi nello Stato membro rilasciante prima di poter adottare l’espulsione; errata qualificazione dei fatti, poiché l’ingresso in Italia era avvenuto legalmente attraverso la frontiera aerea di Napoli-Capodichino e non per sottrazione ai controlli di frontiera. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo, tra l’altro, che la ricorrente fosse entrata sottraendosi ai controlli e che non avesse assolto gli adempimenti previsti per il soggiorno oltre i tre mesi. Con il ricorso per cassazione la straniera ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa alla firma del decreto; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull’espulsione degli stranieri e delle garanzie convenzionali e costituzionali, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto integrata la sottrazione ai controlli di frontiera e aveva omesso di considerare la necessità del previo invito questorile previsto per il caso di soggiorno oltre i tre mesi del titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la ricorrente fosse rimasta processualmente inerme sul punto e che, in materia analoga, l’opponente che deduca l’insussistenza della delega di firma ha l’onere di provare il fatto negativo o comunque di sollecitare i poteri istruttori del giudice, senza che la presunzione di legittimità dell’atto risulti superata se egli non si attiva. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che non era configurabile una sottrazione ai controlli di frontiera perché risultava non contestato l’ingresso legale in Italia tramite la frontiera di Napoli-Capodichino; al più poteva porsi il diverso tema della mancanza di titolo o dei presupposti per il soggiorno. Inoltre, la Corte ha rilevato che, per il titolare di permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro che intenda soggiornare oltre tre mesi, l’espulsione non può essere disposta direttamente ma deve essere preceduta dall’intimazione del questore a recarsi nello Stato membro rilasciante, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al Giudice di pace di Caserta per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo di omessa pronuncia è stato escluso perché la parte che contesta la legittimità dell’atto per difetto di sottoscrizione non aveva assolto all’onere di attivarsi processualmente per provare il fatto negativo o sollecitare l’istruzione officiosa

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato come strumento che la parte avrebbe dovuto sollecitare per acquisire informazioni dall’amministrazione

  • art. 23, comma 6, L. n. 689 del 1981

    richiamato per analogia come fonte dei poteri istruttori del giudice in materia di opposizione a provvedimenti amministrativi

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998

    interpretato nel senso che la sottrazione ai controlli di frontiera presuppone l’assenza di qualsiasi controllo all’ingresso, non essendo sufficiente un controllo svolto in modo erroneo

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    richiamato come ipotesi distinta, rilevante quando vi sia ingresso non clandestino ma manchi il titolo di soggiorno

  • art. 5, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    per il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro, il questore deve intimare di recarsi nello Stato membro che ha rilasciato il permesso; solo dopo l’inosservanza dell’intimazione può seguire l’espulsione

  • art. 5, comma 7-ter, d.lgs. 286/1998

    richiamato per evidenziare che l’espulsione è successiva alla violazione dell’intimazione questorile

  • art. 8 CEDU

    evocato dalla ricorrente come parametro di tutela della vita privata e familiare, ma non è stato decisivo nella ratio della decisione

  • art. 41 Carta di Nizza

    evocato dalla ricorrente come parametro di buona amministrazione, senza autonoma decisività nella motivazione accolta

  • artt. 2, 3, 29 e 117 Cost.

    richiamati dalla ricorrente come parametri costituzionali, ma non sono stati il fulcro della decisione

  • art. 3 L. n. 241/1990

    invocato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ma non è stato decisivo ai fini dell’accoglimento

Massime di principio

  • In materia di opposizione a provvedimenti amministrativi autoritativi, chi contesta la legittimazione del soggetto che ha firmato l’atto deve allegare e, nei limiti del possibile, provare il fatto negativo o attivarsi per l’acquisizione degli elementi istruttori necessari; in mancanza di iniziativa processuale, la presunzione di legittimità dell’atto non viene superata.
  • L’ipotesi di ingresso clandestino o di sottrazione ai controlli di frontiera ricorre solo quando non vi sia stato alcun controllo all’ingresso; se il controllo di frontiera è stato eseguito, anche se erroneamente favorevole all’ingresso, non si applica la fattispecie di sottrazione ai controlli prevista dall’art. 13, comma 2, lett. a), del testo unico immigrazione.
  • Per lo straniero titolare di permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro, il soggiorno in Italia oltre il termine di tre mesi è disciplinato da una normativa speciale che richiede, prima dell’espulsione, l’intimazione del questore a recarsi nello Stato membro che ha rilasciato il permesso; l’espulsione diretta è illegittima se manca tale passaggio procedimentale.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente i fatti ai fini dell’espulsione dello straniero, distinguendo tra ingresso sottratto ai controlli e semplice mancanza di titolo o di autorizzazione al soggiorno, la Cassazione può cassare la decisione se la diversa qualificazione incide sul corretto regime procedimentale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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