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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37054/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 12 marzo 2026 della Corte d’appello di Salerno, che aveva confermato la condanna per violenza privata e danneggiamento. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione e violazioni di legge penale e processuale, compresa l’asserita invalidità della querela; con il secondo ha contestato, richiamando l’art. 125 c.p.p., la motivazione sull’affermazione di responsabilità e ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti; con il terzo ha dedotto la violazione dell’art. 131-bis c.p. e un vizio di motivazione in relazione all’esclusione della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché rinviava genericamente alle doglianze d’appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata; anche la censura sulla querela era generica e non forniva gli atti o le indicazioni specifiche necessari per un accertamento di fatto, mentre il vizio di motivazione non è deducibile per contestare questioni di diritto. Il secondo motivo proponeva una diversa lettura dei fatti e degli elementi probatori, senza una rituale e specifica denuncia di travisamento della prova, e non formulava quindi censure di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e attinente al merito: la Corte d’appello aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la protrazione nel tempo della condotta e il pregiudizio cagionato, sulla base degli elementi indicati dall’art. 133, comma 1, c.p. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione di un’impugnazione evidentemente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Rilevato che Zoran Savic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen.

    La disposizione individua uno dei reati per i quali la condanna era stata confermata; la sentenza non ne approfondisce gli elementi costitutivi.

  • art. 635 c.p.

    Rilevato che Zoran Savic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen.

    La disposizione individua uno dei reati per i quali la condanna era stata confermata; la sentenza non ne approfondisce gli elementi costitutivi.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del processo (e quindi anche nel giudizio di legittimità, ed anche se la questione non era stata posta nel gravame di merito), il giudice, il quale riconosce che ... manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza

    La mancanza di una condizione di procedibilità deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione e anche se la questione non era stata proposta nel gravame di merito; tuttavia, se la verifica richiede accertamenti fattuali, il ricorrente deve allegare specificamente gli atti e gli elementi pertinenti.

  • art. 581 c.p.p.

    quando l'apprezzamento della doglianza presuppone un compiuto accertamento di fatto, l'individuazione di atti specifici e il loro apprezzamento di merito è peculiare onere del ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità del motivo ex art. 581 cod. proc. pen., mettere a disposizione della Corte di cassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'eccezione proposta

    Quando una censura richiede un accertamento di fatto, l’onere di specificità impone al ricorrente di indicare e mettere a disposizione gli atti e gli elementi concreti necessari alla sua verifica.

  • art. 125 c.p.p.

    considerato che il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova

    Il richiamo alla violazione dell’obbligo di motivazione non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori.

  • art. 131-bis c.p.

    considerato che il terzo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato e versato in fatto poiché la Corte di merito ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., sulla scorta dei quali ha escluso la particolare tenuità (segnatamente, la protrazione nel tempo dell'agire illecito in imputazione e il pregiudizio cagionato), e il ricorso finisce col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto

    L’esclusione della particolare tenuità può fondarsi su elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., tra cui la protrazione nel tempo della condotta e il pregiudizio cagionato; la richiesta di una diversa valutazione fattuale non è ammissibile in cassazione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    considerato che il terzo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato e versato in fatto poiché la Corte di merito ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., sulla scorta dei quali ha escluso la particolare tenuità (segnatamente, la protrazione nel tempo dell'agire illecito in imputazione e il pregiudizio cagionato), e il ricorso finisce col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto

    Gli elementi indicati dall’art. 133, comma 1, c.p. possono essere valorizzati per escludere la particolare tenuità, come avvenuto considerando la durata della condotta illecita e il pregiudizio cagionato.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

  • art. 610 c.p.p.

    Dichiara inammissibile il r

    La disposizione è richiamata nel provvedimento in relazione alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limita a rinviare genericamente alle doglianze formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
  • La mancanza di una condizione di procedibilità va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado; quando però la verifica dipende da un accertamento di fatto, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e gli elementi su cui fonda l’eccezione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori; il travisamento della prova deve essere dedotto in modo rituale e specifico.
  • L’esclusione della particolare tenuità del fatto può essere motivata valorizzando, tra gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., la protrazione nel tempo della condotta e il pregiudizio cagionato; non è consentito in cassazione sollecitare una diversa valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privataDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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