Cassazione Penale, Ordinanza n. 08434/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava un'ordinanza del Tribunale di Benevento resa in sede esecutiva, con la quale era stata respinta una nuova istanza di applicazione della continuazione tra reati. Dal testo emerge che l'istanza era sostanzialmente identica a una precedente domanda già rigettata con provvedimento depositato il 27 maggio 2024. Il ricorso per cassazione non si confrontava con tale decisivo rilievo: la difesa si limitava a contestazioni generiche, senza indicare elementi nuovi o sopravvenuti idonei a dimostrare che la nuova istanza non fosse meramente reiterativa di quella già esaminata e respinta. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità per mancata specifica censura della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva applicato correttamente il principio per cui è inammissibile in sede esecutiva una richiesta di riconoscimento della continuazione meramente riproduttiva di altra istanza già respinta. È stata quindi applicata la sanzione processuale di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa e giustificata dall'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente dal riferimento al reato continuato; la decisione riguarda l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è esclusa solo se risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 1, n. 895 del 03/03/1993, Aversa, Rv. 193932
È inammissibile l'istanza di applicazione in sede esecutiva del reato continuato quando sia meramente riproduttiva di analoga istanza già respinta.
Massime di principio
- In sede esecutiva, una richiesta di riconoscimento della continuazione è inammissibile se ripropone in modo sostanzialmente identico una precedente istanza già rigettata, salvo che il richiedente alleghi elementi nuovi, sopravvenuti o comunque non esaminati prima.
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; la mera contestazione generica non è sufficiente a superare il rilievo di inammissibilità.
- La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. segue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La reiterazione di un'istanza già rigettata non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova decisione in mancanza di elementi di novità rilevanti.
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