Cassazione Penale, Ordinanza n. 22353/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo mirasse sostanzialmente a contestare l'efficacia dimostrativa delle prove e a sollecitare una rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante e rideterminato la pena per guida in stato di ebbrezza. Il ricorso censurava la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto provata la responsabilità penale e, in particolare, la circostanza che l'imputato fosse alla guida dell'autovettura. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse nel giudizio di legittimità quando non sia dedotto un effettivo vizio logico del percorso argomentativo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, Codice della strada
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per guida in stato di ebbrezza; in appello è stata esclusa la sola aggravante di cui al comma 2-bis e la pena è stata rideterminata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 606 c.p.p.
La censura relativa alla motivazione è stata trattata come doglianza di legittimità non idonea a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa più favorevole al ricorrente.
- La deduzione del vizio di motivazione è ammissibile solo se incide realmente sulla tenuta logica del percorso argomentativo, non quando si risolve in una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove.
- La prova della conduzione del veicolo può essere desunta dal complesso degli elementi fattuali valutati dal giudice di merito; in cassazione non è possibile censurarne il peso dimostrativo se non nei limiti del vizio motivazionale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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