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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23261/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società agricola)

La controversia

La controversia nasce da uno scioglimento giudiziale di comunione ereditaria avente a oggetto un compendio immobiliare posseduto dalla società ricorrente e per quote appartenente anche ai resistenti. Il Tribunale aveva assegnato l'immobile indivisibile alla società con obbligo di corrispondere un conguaglio agli altri condividenti, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato indivisibilità e valore venale del bene. In appello i condividenti chiedevano l'inserimento nella stima anche di un fondo rustico comune non valutato dal consulente, oltre agli interessi e alle spese. La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione, rideterminando il conguaglio in aumento e riconoscendo interessi legali dalla domanda al soddisfo. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 782 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla corretta quantificazione del conguaglio e che questo non poteva essere determinato secondo il criterio applicato dai giudici di merito; 2) violazione degli artt. 720, 728 e 757 c.c., censurando la decorrenza degli interessi legali dalla domanda anziché dalla sentenza che definisce l'assegnazione del bene e fa sorgere il credito da conguaglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura perché la Corte d'appello aveva correttamente determinato il conguaglio sul valore venale del bene e non vi era stata alcuna omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando in sede di divisione giudiziale i conguagli vengono rideterminati in appello, gli interessi corrispettivi sulle somme dovute decorrono dalla sentenza di appello, che pone nel nulla quella di primo grado e segna la nascita del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e la causa decisa nel merito: la società è stata condannata a pagare gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata a conguaglio con decorrenza dalla sentenza della Corte d'appello di Lecce. Le spese di legittimità sono state compensate per soccombenza parziale, mentre sono state confermate le spese del merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso richiamava la norma per dedurre un'omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione d'appello aveva in realtà statuito sulla quantificazione del conguaglio.

  • art. 782 c.c.

    La ricorrente lo invocava in relazione alla divisione e al conguaglio; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del conguaglio secondo il valore venale del bene.

  • art. 720 c.c.

    Richiamato per sostenere che il credito da conguaglio e i relativi interessi sorgono solo con l'assegnazione definitiva del bene.

  • art. 728 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma della divisione giudiziale e della regolazione dei conguagli.

  • art. 757 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per affermare che il credito da conguaglio nasce solo con la pronuncia che definisce l'assegnazione.

  • art. 336 c.p.c.

    La sentenza di appello che ridetermina i conguagli pone nel nulla quella di primo grado e segna la nascita del relativo credito.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione parziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione, il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario di un bene indivisibile ha natura di debito di valore: deve essere determinato in base al valore venale attuale del bene e può essere rivalutato d'ufficio fino alla decisione.
  • La rivalutazione del conguaglio non integra ultrapetizione né altera il petitum, perché incide solo sulla quantificazione monetaria della quota spettante ai condividenti.
  • Se la sentenza d'appello ridetermina i conguagli in riforma della decisione di primo grado, gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono dalla sentenza di appello, non dalla domanda introduttiva.
  • Nel giudizio di divisione, il credito da conguaglio sorge con la pronuncia che assegna definitivamente il bene e ne determina il valore; prima di tale pronuncia non può decorrere il relativo interesse corrispettivo.
  • Quando la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto dopo la cassazione, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComproprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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