Cassazione Civile, Ordinanza n. 09508/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La vicenda nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una ditta individuale per IRPEF e IRAP relativi a più annualità (2005-2010, con le sentenze di merito richiamate per gli anni 2004/2005 e 2006-2008). La ripresa a tassazione derivava da indagini di polizia finanziaria svolte verso diverse società che avevano emesso fatture ritenute oggettivamente inesistenti anche nei confronti del contribuente. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma in appello la CTR della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, aveva riformato le decisioni e confermato gli accertamenti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione cumulativo avverso due distinte sentenze della CTR, affidandosi a quattro motivi, mentre l'Agenzia ha resistito con controricorso. In sede pregiudiziale la Corte ha esaminato l'eccezione dell'Erario sull'ammissibilità del ricorso cumulativo, rilevando che le due sentenze riguardavano annualità diverse, fattispecie concrete diverse, operazioni diverse e censure non sovrapponibili, anche con deduzione di un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., con conseguente impossibilità di un giudicato unitario rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo. Ha ritenuto che, pur essendovi identità di parti, mancasse l'omogeneità oggettiva necessaria: le sentenze impugnate riguardavano periodi d'imposta diversi, tributi e operazioni differenti, con struttura argomentativa non pienamente sovrapponibile e motivi non specificamente riferiti a ciascuna decisione. Di conseguenza il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale su fatti diversi conferma che le sentenze impugnate dipendono da accertamenti di fatto non unificabili in un solo ricorso cumulativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3692/2009 Cass. S.U.
Il ricorso cumulativo è ammissibile solo se le sentenze impugnate, tra le stesse parti, dipendono da identiche questioni di diritto comuni e sono idonee a formare un giudicato unitario rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- In materia tributaria, il ricorso per cassazione cumulativo è ammissibile solo quando le sentenze impugnate, pur formalmente distinte e riferite a diverse annualità, attengano al medesimo rapporto d'imposta e dipendano integralmente dalla soluzione di identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause.
- Il requisito decisivo è la possibilità di un giudicato unico, formale e sostanziale, rilevabile d'ufficio in tutte le controversie connesse: se tale unitarietà manca, il ricorso cumulativo è inammissibile.
- L'ammissibilità del ricorso cumulativo richiede anche che i motivi siano specificamente articolati con riferimento a ciascuna sentenza impugnata; non può essere demandato alla Corte il compito di individuare autonomamente a quale decisione si riferisca ogni censura.
- Quando le decisioni riguardano periodi d'imposta diversi, tributi anche solo in parte differenti, fatti costitutivi diversi o strutture argomentative non sovrapponibili, difetta l'omogeneità oggettiva necessaria e l'impugnazione cumulativa deve essere dichiarata inammissibile.
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