Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04956/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato nel 1994 davanti al TAR Lazio per il conseguimento di una qualifica superiore. Dopo un primo giudizio davanti alla Corte d'appello di Perugia e un precedente rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il giudice di rinvio ha ricalcolato la durata irragionevole del processo prendendo come dies a quo la prima istanza di fissazione di udienza, ma ha commesso un errore di calcolo riducendo di un anno la durata complessiva e liquidando un indennizzo inferiore a quello spettante. La ricorrente ha inoltre censurato la regolazione delle spese, contestando la compensazione parziale, la mancata liquidazione della fase istruttoria nei giudizi di opposizione e di rinvio, e l'erronea individuazione del valore della causa ai fini dei parametri professionali applicati. I motivi sono stati formulati anche come violazione del giudicato e degli artt. 115, 116, 2233, 287, 2909, 336, 360, 384 c.p.c., nonché del d.m. 55/2014 e delle norme sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti di ragione. Ha corretto direttamente l'errore materiale di calcolo compiuto dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio, aumentando di un anno la durata indennizzabile e portando l'indennizzo da euro 6.500,00 a euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Ha poi cassato il decreto impugnato nella parte relativa alle spese e, decidendo nel merito, ha riconosciuto: il compenso per la fase istruttoria nel giudizio di opposizione; il compenso per il primo giudizio di legittimità calcolato sul valore originario del credito controverso; il compenso per il giudizio di rinvio, comprendente anche la fase istruttoria, sul valore differenziale; ha confermato la compensazione di un quarto delle spese per ciascun grado e posto i restanti tre quarti a carico del Ministero. Ha infine liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che sulla regolazione delle spese del provvedimento cassato si fosse formato un giudicato, poiché la cassazione con rinvio ha travolto anche le statuizioni dipendenti.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente come parametro di censura per errore percettivo nelle risultanze di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente come parametro di censura per errore percettivo nelle risultanze di fatto.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'errore di calcolo della Corte d'appello come errore materiale emendabile con la correzione di errore materiale.

  • art. 336 c.p.c.

    utilizzato per affermare il principio espansivo della cassazione parziale, che travolge anche le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'intervento correttivo della Corte in funzione di ragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro sovranazionale di tutela della ragionevole durata del processo.

  • art. 2233 c.c.

    evocato nella censura sulle spese per contestare la mancata liquidazione della fase istruttoria.

  • art. 10 c.p.c.

    utilizzato per chiarire che, nella determinazione del valore della controversia, non rilevano le spese posteriori alla domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione parziale delle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nella censura sulla determinazione del valore e delle spese.

  • d.m. n. 55 del 2014

    applicato per la liquidazione dei compensi professionali, compresa la fase istruttoria e la determinazione degli scaglioni di valore.

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per affermare che la fase di trattazione/istruttoria è dovuta anche nel giudizio di rinvio quando questo riguarda il merito.

  • L. n. 89 del 2001

    normativa sottesa alla domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, benché non espressamente riprodotta nel dispositivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice di rinvio commette un mero errore materiale nel calcolo della durata indennizzabile, la Corte di cassazione può correggerlo direttamente se il ricorso contiene comunque una censura sul punto e non sono necessari ulteriori accertamenti di merito.
  • La declaratoria di cassazione con rinvio travolge anche la regolazione delle spese del provvedimento cassato, sicché sul relativo capo non si forma giudicato e il giudice di rinvio può rideterminare integralmente le spese in base all'esito finale della lite.
  • Nel procedimento di equa riparazione, il dies a quo della durata rilevante può essere individuato nella prima istanza di fissazione di udienza o di prelievo, senza che la mancata reiterazione dell'istanza ne faccia venir meno gli effetti, ove la legge non lo preveda.
  • La fase di trattazione/istruttoria è compensabile autonomamente e il relativo compenso non può essere escluso solo perché non sia stata svolta istruttoria probatoria in senso stretto, quando il processo ha comunque conosciuto attività di trattazione.
  • Nel giudizio di cassazione, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va rapportato al petitum devoluto in impugnazione e non al solo accoglimento o rigetto finale in termini di differenza residua, se è stata investita l'intera pretesa originaria.
  • Per la determinazione del valore della controversia ai fini delle spese, non si computano le spese processuali e gli accessori maturati dopo la proposizione della domanda, poiché la norma sul valore riguarda ciò che era oggetto della pretesa al momento introduttivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.