Cassazione Civile, Ordinanza n. 35372/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo proposta ai sensi della L. 89/2001 in relazione a un giudizio presupposto durato a lungo, nel quale la parte istante era risultata almeno parzialmente vittoriosa in primo grado e aveva poi proposto appello. La Corte d'appello aveva negato l'indennizzo ritenendo che il pregiudizio non fosse indennizzabile perché il processo presupposto era stato abbandonato e cancellato dal ruolo, con estinzione del giudizio e conseguente presunzione di disinteresse alla sua coltivazione. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi alle difficoltà economiche sopravvenute e alla proposta transattiva verso la banca; violazione della disciplina sull'equa riparazione e dei parametri costituzionali per avere escluso il danno in base al presunto disinteresse; violazione del contraddittorio per avere fondato la decisione su una questione rilevata d'ufficio; errata estensione dell'effetto della presunta estinzione a tutto il processo anziché al solo grado in cui era maturata; illogicità della motivazione sul disinteresse nonostante l'attività processuale svolta per anni; ulteriore violazione della disciplina sull'equa riparazione e della CEDU per il mancato riconoscimento del danno morale; errata valutazione del valore della lite; erronea compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente al secondo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, L. 89/2001 nei casi di estinzione per rinuncia o inattività ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., non può essere applicata in modo automatico quando l'inerzia si collochi nel giudizio di appello e l'istante sia stata parzialmente vittoriosa in primo grado. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo insufficiente, limitandosi a richiamare il disinteresse delle parti senza spiegare perché gli elementi allegati e documentati dall'istante non fossero idonei a superare la presunzione. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
è la base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies
"si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di [...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile"
la Corte la interpreta come presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria; non opera automaticamente in ogni ipotesi di estinzione, e va valutata alla luce del concreto interesse della parte alla coltivazione del giudizio.
richiamato quale norma che disciplina l'estinzione per rinuncia.
richiamato quale norma che disciplina l'estinzione per inattività delle parti.
la Corte precisa che, nel caso concreto, l'estinzione del giudizio presupposto è avvenuta ai sensi di tale disposizione; ciò esclude che l'inerzia possa essere automaticamente letta come disinteresse alla coltivazione del processo.
invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte richiama che la valutazione dell'idoneità degli elementi a superare la presunzione è censurabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
richiamato per diverse censure di violazione di legge relative alla disciplina dell'equa riparazione e alle spese.
richiamato per le doglianze di nullità della decisione per violazione del contraddittorio e degli artt. 112 e 115 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di decisione fondata su questione rilevata d'ufficio senza preventiva sottoposizione alle parti.
richiamato nella censura relativa all'asserita illogicità e al vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato in relazione alla mancata contestazione di fatti allegati dalla parte ricorrente.
richiamato in tema di spese di lite, lamentandosi un'erronea regolazione delle stesse.
richiamato in tema di compensazione delle spese processuali.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sulla tutela del diritto di difesa e del diritto di azione.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla motivazione della decisione.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale sul diritto alla ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, l'estinzione del giudizio presupposto non esclude di per sé il diritto all'indennizzo: occorre verificare se, nel caso concreto, l'inerzia sia effettivamente espressione di disinteresse alla rapida definizione della lite.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, L. 89/2001 è una presunzione relativa e può essere superata mediante allegazioni e prove idonee a mostrare il persistente interesse della parte alla coltivazione del processo.
- La valutazione circa l'idoneità degli elementi offerti per superare la presunzione è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, ma la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico seguito e spiegare perché quei fatti non siano sufficienti a vincere la presunzione.
- Quando l'inerzia processuale si verifica in un grado successivo ed è collocabile dopo un'attività processuale significativa, specie se la parte era stata almeno parzialmente vittoriosa in primo grado, non è corretto applicare in modo automatico la presunzione di disinteresse.
- Ai fini dell'equa riparazione, fatti sopravvenuti come una transazione conclusa per risolvere la lite possono costituire elementi rilevanti per valutare l'interesse sostanziale ancora presente nella vicenda processuale.
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