Cassazione Penale, Sentenza n. 39785/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (durata 1 anno e 6 mesi) con obbligo di soggiorno e prescrizioni di allontanamento e divieto di comunicazione verso la persona offesa. I motivi di ricorso, articolati in undici punti, contestano: la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura (contestando che gli elementi siano solo sospetti), la mancata o carente valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, vizi di motivazione per omissione della relazione dei Carabinieri, violazioni costituzionali (artt. 13,16,25,27 Cost.), violazione del principio del contraddittorio, difetto di proporzionalità (art. 3 Cost. e art. 8 CEDU), errata qualificazione della pericolosità in relazione agli artt. 117 Cost. e 8 CEDU, e violazioni procedurali (art. 125 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze siano, nella sostanza, una rimessione in fatto e una critica della valutazione probatoria e motivazionale della Corte territoriale, materia non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione di legge. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata e coerente la motivazione del giudice di merito circa la sussistenza della pericolosità attuale (a fronte di maltrattamenti e stalking) e la proporzionalità delle prescrizioni imposte per la tutela della vittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione resa il 14/11/2025).
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. i-ter; artt. 1, 3, 4, 5; artt. 10 e 27
La Corte ha applicato la limitazione dell'impugnabilità prevista dagli artt. 10 e 27: in Cassazione contro i provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso il ricorso solo per violazione di legge. Gli articoli richiamati sul piano sostanziale sono stati interpretati come correttamente valutati dal giudice di merito quanto a sussistenza e attualità della pericolosità e proporzionalità della misura.
Art. 125 richiamato nelle doglianze sull'omessa motivazione circa l'attualità della pericolosità: la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata, dunque non violata la norma. Art. 616 c.p.p. è stato applicato per irrogare la somma a titolo di ammenda per inammissibilità del ricorso con colpa.
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 1, 3, 13, 16, 25, 27; art. 117 (richiamato)
Le censure costituzionali (libertà, proporzionalità, garanzie) sono state considerate inammissibili o manifestamente infondate perché riconducibili a valutazioni di fatto e di adeguatezza della motivazione, non sindacabili in Cassazione salvo carenza totale della motivazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il richiamo dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) è stato valutato in termini di proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che la tutela della vittima e la proporzione delle misure imposte non configurano violazione dedotta, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione l'impugnazione è circoscritta a violazioni di legge: non è ammesso un sindacato libero sulla valutazione del merito e della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente.
- Le censure che di fatto chiedono la rivalutazione degli indizi, della gravità e dell'attualità della pericolosità o della proporzionalità della misura sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.
- Per costituire motivo utile in Cassazione è necessario indicare una specifica violazione normativa (o un vizio di motivazione talmente macroscopico da rendere il provvedimento incomprensibile). Semplici contestazioni della valutazione probatoria o della valutazione critico-fattuale non bastano.
- L'omissione di valutare singoli elementi probatori (es. una relazione dell'Arma) può rilevare in sede di legittimità solo se tale omissione determina una motivazione totalmente carente o contraddittoria; altrimenti resta questione di merito.
- Quando si contesta la proporzionalità della misura per violazioni di diritti fondamentali (art. 3 Cost., art. 8 CEDU), occorre dimostrare concretamente l'errore di diritto nella valutazione degli interessi bilanciati dal giudice, non limitarsi a invocare principi in termini generici.
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