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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39785/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (durata 1 anno e 6 mesi) con obbligo di soggiorno e prescrizioni di allontanamento e divieto di comunicazione verso la persona offesa. I motivi di ricorso, articolati in undici punti, contestano: la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura (contestando che gli elementi siano solo sospetti), la mancata o carente valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, vizi di motivazione per omissione della relazione dei Carabinieri, violazioni costituzionali (artt. 13,16,25,27 Cost.), violazione del principio del contraddittorio, difetto di proporzionalità (art. 3 Cost. e art. 8 CEDU), errata qualificazione della pericolosità in relazione agli artt. 117 Cost. e 8 CEDU, e violazioni procedurali (art. 125 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze siano, nella sostanza, una rimessione in fatto e una critica della valutazione probatoria e motivazionale della Corte territoriale, materia non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione di legge. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata e coerente la motivazione del giudice di merito circa la sussistenza della pericolosità attuale (a fronte di maltrattamenti e stalking) e la proporzionalità delle prescrizioni imposte per la tutela della vittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione resa il 14/11/2025).

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 4, lett. i-ter; artt. 1, 3, 4, 5; artt. 10 e 27

    La Corte ha applicato la limitazione dell'impugnabilità prevista dagli artt. 10 e 27: in Cassazione contro i provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso il ricorso solo per violazione di legge. Gli articoli richiamati sul piano sostanziale sono stati interpretati come correttamente valutati dal giudice di merito quanto a sussistenza e attualità della pericolosità e proporzionalità della misura.

  • Codice di procedura penale

    Art. 125 richiamato nelle doglianze sull'omessa motivazione circa l'attualità della pericolosità: la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata, dunque non violata la norma. Art. 616 c.p.p. è stato applicato per irrogare la somma a titolo di ammenda per inammissibilità del ricorso con colpa.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 1, 3, 13, 16, 25, 27; art. 117 (richiamato)

    Le censure costituzionali (libertà, proporzionalità, garanzie) sono state considerate inammissibili o manifestamente infondate perché riconducibili a valutazioni di fatto e di adeguatezza della motivazione, non sindacabili in Cassazione salvo carenza totale della motivazione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Il richiamo dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) è stato valutato in termini di proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che la tutela della vittima e la proporzione delle misure imposte non configurano violazione dedotta, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione l'impugnazione è circoscritta a violazioni di legge: non è ammesso un sindacato libero sulla valutazione del merito e della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente.
  • Le censure che di fatto chiedono la rivalutazione degli indizi, della gravità e dell'attualità della pericolosità o della proporzionalità della misura sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.
  • Per costituire motivo utile in Cassazione è necessario indicare una specifica violazione normativa (o un vizio di motivazione talmente macroscopico da rendere il provvedimento incomprensibile). Semplici contestazioni della valutazione probatoria o della valutazione critico-fattuale non bastano.
  • L'omissione di valutare singoli elementi probatori (es. una relazione dell'Arma) può rilevare in sede di legittimità solo se tale omissione determina una motivazione totalmente carente o contraddittoria; altrimenti resta questione di merito.
  • Quando si contesta la proporzionalità della misura per violazioni di diritti fondamentali (art. 3 Cost., art. 8 CEDU), occorre dimostrare concretamente l'errore di diritto nella valutazione degli interessi bilanciati dal giudice, non limitarsi a invocare principi in termini generici.

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