Cassazione Penale, Ordinanza n. 35323/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente a fini di lieve entità. Con il primo motivo il ricorrente contestava la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a una rivalutazione del fatto e delle prove, mentre il secondo è stato giudicato privo di specificità poiché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della protratta durata della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
indica il reato già oggetto di condanna in appello, relativo alla detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità.
la causa di non punibilità è stata esclusa dai giudici di merito in ragione dei plurimi precedenti penali e della durata protratta della condotta; il ricorso sul punto è stato ritenuto non specifico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito prospettando una diversa ricostruzione dei fatti o una alternativa valutazione delle prove, se il giudice di appello ha già offerto un apparato argomentativo logico, analitico e completo.
- La doglianza sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato è inammissibile quando si traduce in una richiesta di rilettura del materiale probatorio, anziché in una vera violazione di legge o in un vizio motivazionale rilevante nei limiti del giudizio di cassazione.
- La censura sul diniego della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito; è legittimo escludere l'art. 131-bis c.p. quando emergano precedenti penali significativi e una condotta criminosa protratta nel tempo.
Come è indicizzato
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