Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16842/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da una banca, creditrice di una società per scoperto di conto corrente e per rate residue di mutuo fondiario, nei confronti del fideiussore e di alcuni terzi acquirenti, per far dichiarare la simulazione o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti di disposizione immobiliare: un atto del 8 aprile 2011 relativo a un immobile sito in Jesolo e due atti del 5 dicembre 2011 relativi ad altri immobili. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria subordinata. In appello i soccombenti avevano contestato, tra l'altro, la prescrizione dell'azione, l'anteriorità del credito, l'elemento soggettivo della revocatoria e l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2901, terzo comma, c.c. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2903 c.c. per prescrizione dell'azione revocatoria rispetto all'atto dell'8 aprile 2011; 2) violazione degli artt. 163, 183 c.p.c., 2697 e 2901 c.c. sulla data di insorgenza del credito e sul requisito soggettivo, sostenendo che il credito dovesse ritenersi successivo ai preliminari del 2006 e che la dolosa preordinazione andasse valutata al momento dei preliminari; 3) violazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c. per mancato riconoscimento dell'esimente, deducendo che la vendita fosse funzionale a soddisfare un debito verso altra banca; 4) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all'elemento soggettivo dei trasferimenti del 5 dicembre 2011, contestando che la Corte d'appello avesse fondato la consapevolezza dei terzi solo su rapporto coniugale e parentela, senza valutare la separazione di fatto e la specifica posizione della suocera; 5) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 2901 c.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'eventus damni con riguardo ai trasferimenti del 5 dicembre 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la decisione d'appello su prescrizione, anteriorità del credito, irrilevanza dei preliminari ai fini dell'azione revocatoria e insussistenza dell'esimente ex art. 2901, terzo comma, c.c. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: ha ritenuto viziata la motivazione sulla prova presuntiva della scientia damni, perché la Corte territoriale aveva valorizzato in modo insufficiente e sostanzialmente automatico il solo vincolo di parentela/coniugio, senza una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti; ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l'eventus damni per i trasferimenti del 5 dicembre 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tali capi, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede, a seconda dei casi, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e il presupposto soggettivo della consapevolezza del pregiudizio; per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni, mentre l'esimente del terzo comma opera solo se l'atto è il solo mezzo per soddisfare un credito scaduto.

  • art. 2903 c.c.

    La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria decorre dalla data in cui l'atto è reso opponibile ai terzi mediante pubblicità, non dalla mera data di stipulazione.

  • art. 2935 c.c.

    Serve a coordinare il decorso della prescrizione, che inizia quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla pubblicità dell'atto revocando.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del fatto ignoto solo se correttamente tratte da fatti noti idonei a sorreggere l'inferenza logica.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice deve utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti; non è sufficiente un ragionamento fondato su un solo indizio stereotipato o su una valutazione atomistica degli elementi di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca la revocatoria e, specularmente, chi oppone fatti impeditivi o esimenti deve fornire la prova dei relativi presupposti.

  • art. 163 c.p.c.

    È richiamato nel motivo per dedurre vizi di allegazione e impostazione della domanda/contestazione, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma decisiva.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato nel motivo per contestare le allegazioni e la loro valutazione nel giudizio di merito, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice di merito non esamina uno specifico motivo di gravame su una questione decisiva.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per censurare la motivazione della sentenza di appello, in particolare per l'omessa statuizione su un capo della domanda o del gravame.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è un contratto definitivo preceduto da preliminare, il contratto preliminare non è di per sé atto di disposizione revocabile; la verifica dei presupposti oggettivi va riferita al definitivo, mentre la consapevolezza del terzo si valuta al momento in cui la scelta negoziale si cristallizza nel preliminare.
  • Ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, per i crediti derivanti da fideiussione occorre guardare al momento di insorgenza dell'obbligazione di garanzia, non alla successiva fase di accertamento giudiziale o di esigibilità del credito.
  • L'eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, non essendo necessario un depauperamento soltanto quantitativo; tuttavia il relativo accertamento va compiuto con riferimento al singolo atto dispositivo contestato.
  • L'esimente prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c. richiede prova rigorosa che l'atto sia il solo mezzo per soddisfare un credito già scaduto e che vi sia uno specifico rapporto di strumentalità necessaria tra alienazione e pagamento.
  • La scientia damni del terzo acquirente può essere provata anche per presunzioni, ma il ragionamento inferenziale deve poggiare su più elementi gravi, precisi e concordanti, non su un automatismo fondato sul solo vincolo familiare o coniugale.
  • In cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando la sentenza impugnata non si confronta con un motivo di appello specifico e decisivo, rendendo necessaria la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.