Cassazione Civile, Ordinanza n. 22383/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di somme versate da una società, tra il 1983 e il 1991, a titolo di imposta erariale di consumo su apparecchi/prodotti audiovisivi importati, ritenuta dalla contribuente incompatibile con la disciplina comunitaria e quindi indebitamente corrisposta. Dopo una prima fase in cui la domanda era stata rigettata e poi accolta in appello per il solo quinquennio anteriore alla domanda, la Corte di cassazione aveva già cassato una precedente decisione di merito limitatamente alla quantificazione, rilevando una discrasia tra quanto documentato e quanto domandato e demandando al giudice di rinvio l'interpretazione sostanziale della domanda. In sede di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto che l'importo indicato nelle conclusioni dell'atto di appello fosse frutto di un evidente errore materiale del difensore, consistente nell'omissione di tre cifre, e ha quindi liquidato il rimborso sulla base delle somme effettivamente versate nel quinquennio, detraendo quanto già rimborsato. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per non essersi il giudice di rinvio attenuto al decisum; nullità per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1427 ss. c.c., sostenendo l'impropria trasposizione del concetto di errore ostativo al processo; omesso esame di un fatto decisivo, perché la stessa domanda subordinata sarebbe stata reiterata in più fasi del giudizio, rendendo implausibile l'errore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse attenuto ai principi fissati nella precedente sentenza rescindente, avendo correttamente interpretato la domanda alla luce del complessivo materiale processuale e qualificato l'indicazione dell'importo come errore materiale del difensore, non come errore ostativo. Ha escluso il vizio motivazionale, osservando che la decisione d'appello era ampiamente e logicamente motivata sulla riconoscibilità dell'errore e sulla necessità di ricostruire il petitum effettivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che si fondavano ancora sulla tesi dell'errore ostativo e ha reputato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di specificità e decisività. La società controricorrente è risultata vittoriosa e le amministrazioni sono state condannate alle spese.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi e alle direttive enunciati dalla sentenza di cassazione, ma conserva il compito di interpretare e qualificare la domanda entro i limiti del chiesto e pronunciato.
Nel giudizio di rinvio non è consentito introdurre una domanda diversa, ma è possibile ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa originaria sulla base degli atti e del complessivo comportamento processuale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ragione del decisum; nel caso concreto la Corte territoriale aveva spiegato in modo logico perché l'importo indicato fosse frutto di errore materiale.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di non sostituire d'ufficio un'azione diversa, ma non impedisce al giudice di interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale.
Richiamati solo per confutazione: la disciplina dei vizi della volontà contrattuale non è automaticamente trasponibile all'atto processuale, che nel caso concreto non è stato qualificato come errore ostativo.
Richiamato in via analogica/di confronto: la Corte ha escluso che la fattispecie integrasse un errore ostativo, qualificandola invece come mero errore materiale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure formulate come nullità della sentenza sono state respinte perché la decisione del giudice di rinvio non era viziata da violazione dei limiti del rinvio né da motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge sono state ritenute infondate o inammissibili perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e decisività del fatto asseritamente omesso.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato ai fini dell'ammissibilità/autosufficienza del ricorso, poiché la sentenza di merito era stata ritualmente prodotta e la Corte di legittimità poteva esaminare direttamente le decisioni precedenti.
Citato solo nella precedente fase di merito con riferimento alla richiesta di rivalutazione e al maggior danno, non oggetto centrale della decisione finale in cassazione.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 93
Richiamato per il criterio di calcolo degli interessi sulle somme da rimborsare secondo il T.U.L.D.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare la portata conformativa della sentenza di cassazione, ma può e deve interpretare la domanda della parte in base al suo contenuto sostanziale, desumibile dall'insieme degli atti e del comportamento processuale, senza fermarsi al solo tenore letterale delle conclusioni.
- Un'indicazione numerica palesemente incoerente con la documentazione e con l'impostazione complessiva dell'atto può essere qualificata come mero errore materiale del difensore e non come errore ostativo; in tal caso il giudice ricostruisce il petitum effettivo senza introdurre una domanda nuova.
- La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice, pur correggendo l'apparenza testuale dell'atto, si limita a ricavare la vera pretesa sostanziale nei limiti del chiesto e del pronunciato.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede specificità: il fatto storico omesso deve essere indicato con precisione, localizzato negli atti e deve risultare decisivo in senso causale rispetto alla decisione impugnata.
- Le censure di vizio motivazionale o violazione di legge sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, cioè con la qualificazione del dato controverso come errore materiale e non come errore ostativo.
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