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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18804/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'ordinanza con cui il sindaco, esercitando poteri di autotutela possessoria sulle strade vicinali e sul demanio stradale, ha ordinato la rimozione di ostacoli fisici e cartelli che impedivano o facevano apparire non consentito il libero transito su una strada indicata come S. Andrea. Il proprietario del fondo interessato ha impugnato l'atto davanti al TAR sostenendo che la strada non avesse carattere demaniale né fosse stata di fatto usata come passaggio pubblico; il TAR ha accolto il ricorso. La società che aveva materialmente realizzato la strada ha quindi proposto ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, deducendo tre censure: 1) il giudice amministrativo avrebbe sconfinato nella sfera del giudice ordinario, compiendo accertamenti non necessari sul diritto di passaggio e sulla natura della strada, mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'esistenza di un pubblico transito; 2) il Consiglio di Stato avrebbe deciso questioni già coperte da giudicato e comunque rimesse al giudice civile, nonostante penda da anni una lite tra le stesse parti dinanzi al giudice ordinario, che si era espresso sulla natura pubblica del tracciato; 3) il Consiglio di Stato avrebbe omesso di esaminare gran parte delle critiche formulate contro la sentenza del TAR, integrando una violazione dell'art. 112 c.p.c. La controparte ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte e tre le censure non attengano realmente alla giurisdizione, ma mirino a contestare errori di giudizio o di procedimento commessi dal giudice amministrativo nel decidere sulla legittimità dell'ordinanza. In particolare, ha affermato che la cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 c.p.a. può comprendere questioni relative a diritti, decise senza efficacia di giudicato, salvo le eccezioni di legge; eventuali accertamenti non strettamente funzionali al decidere restano errori interni alla giurisdizione, non eccessi di potere giurisdizionale. Anche la dedotta omessa pronuncia del Consiglio di Stato è stata considerata un vizio interno del concreto esercizio della giurisdizione amministrativa e non un rifiuto di decisione su questioni estranee alle sue attribuzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente; nessuna liquidazione è stata disposta nei confronti del Comune intimato, rimasto non costituito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato quale base formale della denuncia di motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 103, comma 1, Cost.

    evocato per delimitare la giurisdizione amministrativa rispetto a quella ordinaria

  • art. 8 c.p.a.

    la cognizione incidentale del giudice amministrativo si estende alle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti necessarie per decidere la questione principale, senza efficacia di giudicato salvo eccezioni

  • art. 378, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    norma che fonda il potere sindacale di ordinanza in autotutela possessoria per la tutela del demanio stradale e il ripristino dello stato dei luoghi

  • art. 823, comma 2, c.c.

    richiamato come base per il potere pubblico di regolamentazione e tutela del bene stradale quando sussista uso viabilistico pubblico

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta efficacia di giudicato di precedenti decisioni civili

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere la dedotta omessa pronuncia del Consiglio di Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il potere del sindaco di ordinare la rimozione di ostacoli su una strada pubblica o di uso pubblico, in funzione di autotutela possessoria iuris publici, è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della legittimità dell'atto e dei relativi presupposti.
  • La cognizione incidentale attribuita al giudice amministrativo dall'art. 8 c.p.a. può investire questioni di diritto necessarie alla decisione principale, ma tali questioni sono decise senza efficacia di giudicato, salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • La deduzione che il giudice amministrativo abbia esaminato questioni non strettamente necessarie o abbia male valutato il nesso di pregiudizialità non integra di per sé difetto di giurisdizione, ma al più error in iudicando o in procedendo interno alla giurisdizione esercitata.
  • Il motivo per cassazione inerente alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare omissioni motivazionali, lacune decisorie o errori nel valutare la legittimità del provvedimento amministrativo, quando il giudice abbia comunque deciso su una controversia rientrante nelle sue attribuzioni.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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