Sentenza n. 105/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere, in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti, alla presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015; e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'ASP sulla richiesta di presa in carico del minore per terapia ABA e di rimborso delle spese sostenute privatamente
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione della l. n. 134/2015 e dell'art. 32 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell'azione amministrativa. Hanno rappresentato che il minore, affetto da una patologia certificata e riconosciuto invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave, necessitava di trattamento cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, già prescritto e praticato privatamente per l'assenza di un'adeguata presa in carico pubblica. Nonostante la diffida inviata all'ASP e alla Regione, le amministrazioni non hanno riscontrato l'istanza né avviato il procedimento. È stato chiesto l'accertamento del diritto del minore alla presa in carico diretta o indiretta, mediante rimborso delle terapie, nonché il risarcimento delle spese sostenute, dei danni non patrimoniali subiti dai genitori e del danno non patrimoniale da perdita di chance subito dal minore. Il TAR ha disposto CTU, dalla quale è emersa la validità scientifica e l'efficacia concreta della terapia ABA, la necessità di quindici ore settimanali, anche in ambito scolastico e familiare, almeno fino ai dieci anni, con successiva rivalutazione clinica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia riguardasse sostanzialmente l'accertamento del diritto soggettivo del minore a uno specifico trattamento sanitario e non il mero silenzio dell'amministrazione. Ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la tutela richiesta implica valutazioni discrezionali amministrative e tecniche dell'amministrazione sanitaria. Sulla base della CTU, il Collegio ha accertato il diritto del minore alla presa in carico da parte dell'ASP per quindici ore settimanali di terapia ABA, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle prestazioni private, fino ai dieci anni, con successiva rivalutazione. Ha condannato l'ASP al rimborso di € 4.949,24 per le spese documentate, detratto quanto eventualmente già rimborsato, oltre rivalutazione e interessi. Ha riconosciuto ai genitori € 2.000,00 complessivi, in ragione dello stress, dell'ansia e della frustrazione derivanti dalla mancata erogazione del trattamento, provati anche mediante presunzioni semplici e liquidati equitativamente. Ha inoltre riconosciuto al minore € 2.000,00 per danno non patrimoniale da perdita di chance, ritenendo che la mancata erogazione delle ore di terapia necessarie avesse frustrato una seria e apprezzabile possibilità di miglioramento delle condizioni di salute, inclusione e partecipazione. Le somme sono state maggiorate di rivalutazione e interessi legali secondo i criteri indicati in motivazione. L'ASP è stata condannata anche alle spese di lite, pari a € 1.000,00 oltre accessori, e al compenso del CTU, liquidato in € 700,00 oltre accessori, con rimborso dell'anticipo versato dai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di concessione di pubblici servizi e, secondo la decisione, consente di conoscere della domanda concernente il diritto a uno specifico trattamento sanitario quando la sua tutela implica valutazioni amministrative e tecniche dell'amministrazione sanitaria.
Richiamato per il rinvio alla ricostruzione normativa e motivazionale contenuta in precedenti sentenze del TAR su una controversia analoga.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 74 c.p.a., per il rinvio alla motivazione di precedenti pronunce in materia di trattamento ABA e LEA.
art. 32 Cost.
Invocato dai ricorrenti quale parametro del diritto alla salute; la decisione tutela il diritto del minore all'erogazione del trattamento sanitario necessario.
Invocata quale fonte del diritto all'assistenza e al trattamento dei disturbi considerati; la decisione riconduce il trattamento ABA nell'ambito delle prestazioni sanitarie dovute secondo il quadro dei LEA.
DPCM 12 gennaio 2017
Richiamato per affermare che la terapia ABA è ricompresa nei livelli essenziali di assistenza.
Consente di provare presuntivamente il danno non patrimoniale dei genitori, sulla base di fatti di comune esperienza, purché i fatti fondanti siano stati allegati.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua precisa quantificazione sia impossibile o estremamente difficoltosa, applicata ai danni non patrimoniali dei genitori e del minore.
Richiamato quale base per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Massime di principio
- La controversia relativa all'accertamento del diritto di una persona disabile a uno specifico trattamento terapeutico, anche mediante erogazione indiretta o rimborso, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la tutela del diritto implica valutazioni discrezionali amministrative e tecniche dell'amministrazione sanitaria.
- Quando la CTU accerta che una determinata terapia è scientificamente valida, concretamente benefica e necessaria in una specifica intensità e durata, il giudice amministrativo può accertare il diritto dell'assistito alla presa in carico sanitaria secondo il progetto terapeutico individualizzato, anche disponendo l'erogazione diretta o il rimborso delle prestazioni private.
- L'inclusione di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza impone all'amministrazione sanitaria di garantirne l'erogazione, direttamente o indirettamente, quando essa sia necessaria secondo le condizioni cliniche individuali dell'assistito.
- Le spese sostenute privatamente per una terapia che l'amministrazione sanitaria avrebbe dovuto garantire sono rimborsabili se documentate e causalmente riferibili all'inadempimento dell'amministrazione, con detrazione degli importi eventualmente già rimborsati.
- Il danno non patrimoniale dei familiari derivante dalla mancata erogazione di cure necessarie a un minore disabile può essere provato mediante presunzioni semplici fondate su fatti di comune esperienza, purché il pregiudizio e le circostanze costitutive siano stati allegati.
- La mancata erogazione di una prestazione sanitaria funzionale al miglioramento della condizione di disabilità può integrare un danno non patrimoniale da perdita di chance quando la possibilità di miglioramento sia seria, apprezzabile e consistente; la liquidazione può avvenire equitativamente, senza richiedere la prova certa del risultato terapeutico perduto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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