Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10608/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi generici e non specifici, privi di un nesso critico con la motivazione della sentenza di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti penalmente responsabili per i reati contestati e aveva determinato il trattamento sanzionatorio. I ricorrenti hanno dedotto, in modo sostanzialmente generico, violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione, concorso di persone nel reato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, sia con riferimento alla pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure non contenevano un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e non soddisfacevano il requisito di specificità dei motivi richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come uno dei reati per cui è stata affermata la responsabilità; la sentenza non entra nel merito della tipicità ma si limita a rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso contro la condanna.

  • art. 707 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della condanna impugnata; nessuna ulteriore elaborazione di merito viene svolta.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per indicare il concorso di persone nel reato rispetto alle imputazioni oggetto della sentenza di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la Corte afferma che i motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e precisi; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    norma implicata nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in affermazioni generiche, apodittiche o meramente reiterative, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di fatto o di diritto della censura, così da consentire alla Corte di legittimità di individuare esattamente l'oggetto del sindacato.
  • In presenza di una motivazione di merito coerente e logicamente corretta, non è sufficiente dedurre in modo astratto il vizio di motivazione: occorre evidenziare puntualmente l'errore argomentativo o il travisamento decisivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.