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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24921/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento ratificata dal Tribunale di Brindisi denunciando la violazione dell'art. 625 n. 4 c.p. (circostanza aggravante della destrezza). Ha sostenuto che gli elementi sintomatici della destrezza non risultano né contestati nel capo di imputazione né accertati nella motivazione della sentenza; quindi la qualificazione aggravata del furto sarebbe infondata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante della destrezza non emergesse né dalla imputazione né dalla succinta motivazione della sentenza, e che il giudice di merito non avesse esplicitato in quale specifica condotta la destrezza fosse ravvisabile (ad es. uso di dispositivo elettronico per inibire la centralina), né avesse accertato che il bene fosse sotto la portata o l'immediata vigilanza della persona offesa, requisito necessario per la configurabilità dell'aggravante secondo la giurisprudenza. Per queste ragioni la sentenza è stata annullata e gli atti restituiti al Tribunale per prosecuzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo delle parti sulla pena (patteggiamento); la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione sulla qualificazione del fatto quando la pena è applicata su richiesta delle parti.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; citato come norma collegata ai reati contestati.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che punisce il furto; integrata dalla contestazione delle aggravanti previste dall'art. 625.

  • art. 625 cod. pen., n. 4

    Circostanza aggravante della destrezza: la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale aggravante richiede che dagli atti o dalla motivazione emerga chiaramente la condotta 'destra' idonea ad eludere la vigilanza del detentore; non basta la generica contestazione formale.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; elemento contestato e collegato alla pena complessiva applicata.

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione del comma 2‑bis nell'art. 448 c.p.p.)

    Riferimento alla modifica procedurale che limita il sindacato della Cassazione sulle qualificazioni giuridiche nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ricorda però che tale sindacato è consentito quando l'erronea qualificazione è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2‑bis

    Disposizione introdotta dalla legge 103/2017 che ha inciso sui rimedi in Cassazione nei casi di patteggiamento; la Corte ne interpreta i limiti applicativi nella verifica degli errori di qualificazione.

  • Sezioni Unite, sent. n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)

    Principio giurisprudenziale: la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l'agente compie prima o durante l'impossessamento una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore; non è sufficiente sfruttare una mera disattenzione non provocata.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la Cassazione può sindacare l'erronea qualificazione del fatto solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dalla motivazione succinta; altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'aggravante della destrezza richiede elementi probatori o descrittivi chiari che attestino una condotta caratterizzata da abilità/astuzia finalizzata a eludere la vigilanza: non è sufficiente la generica approfittazione di una disattenzione.
  • Se la destrezza è riferita al bene (es. uso di un dispositivo elettronico per inibire la centralina), occorre che emerga che il bene fosse alla portata o sotto l'immediata vigilanza della persona offesa, perché la circostanza aggravante sia configurabile.
  • Il giudice di merito, nel ratificare un patteggiamento, deve esplicitare nella motivazione succinta le ragioni della qualificazione giuridica scelta, specialmente quando viene applicata una circostanza aggravante; la mera richiamazione alle risultanze documentali non è sufficiente.
  • Se manca nella imputazione o nella motivazione la descrizione degli elementi della circostanza aggravante, la sentenza può essere annullata e gli atti restituiti per nuovo giudizio.

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