Cassazione Civile, Ordinanza n. 24075/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui un avviso di accertamento era stato impugnato e il ricorso accolto dalla Commissione tributaria provinciale, con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il difensore diffidava la controparte a corrispondere l’importo liquidato e, non avendo ottenuto il pagamento, proponeva giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del capo sulle spese. La controparte, prima dell’udienza, pagava le spese; il giudice tributario dichiarava allora la cessazione della materia del contendere e compensava le spese di quel giudizio, affermando in modo molto sintetico che il ritardo non appariva ingiustificabile. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, e che la decisione impugnata era del tutto priva di una motivazione idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio e può compensarle solo con motivazione esplicita che dia conto di gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso esaminato, la motivazione della decisione impugnata era meramente apodittica e insufficiente, perché si limitava a richiamare l’adempimento tardivo dell’obbligazione e l’asserita non ingiustificatezza del ritardo, senza spiegare perché ciò integrasse un valido presupposto per la compensazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente e con adeguata motivazione sulla regolazione delle spese di lite applicando i principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sulla regolazione delle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la parte soccombente deve essere condannata alle spese; la compensazione totale o parziale è possibile solo nei limiti previsti dalla norma e, per derogare al principio di soccombenza, devono essere esplicitate gravi ed eccezionali ragioni.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato quale norma generale sulla compensazione delle spese, applicabile nel processo tributario nei limiti previsti dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato in relazione all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e alla disciplina delle spese.
Richiamato per affermare che un comportamento processuale conforme a lealtà può, in certe ipotesi, giustificare la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio.
- La compensazione delle spese in deroga al principio di soccombenza richiede una motivazione espressa che indichi gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione generica, apparente o apodittica integra violazione di legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, pur essendo un giudizio autonomo e a oggetto chiuso, la regolazione delle spese deve essere compiuta secondo la disciplina vigente al momento della decisione.
- L’ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso può determinare cessazione della materia del contendere, ma non legittima automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve verificare se vi siano effettive ragioni per derogare alla soccombenza.
- In sede di legittimità, la Corte controlla che la compensazione non sia disposta senza il necessario fondamento normativo e motivazionale, mentre la valutazione discrezionale resta al giudice di merito solo se esercitata entro i limiti di legge.
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