Cassazione Civile, Ordinanza n. 17312/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di un istituto di credito, di titoli obbligazionari nell'ambito di un rapporto di investimento intestato a una cliente. La cliente aveva inizialmente contestato l'esistenza di un valido contratto quadro e degli ordini di acquisto, chiedendo la declaratoria di nullità delle operazioni, in subordine l'annullamento o la risoluzione per inadempimento, con restituzione delle somme investite e risarcimento del danno. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto valido il contratto quadro, ma ha escluso la prova degli ordini di acquisto perché le copie prodotte dalla banca erano state tempestivamente disconosciute e la banca non aveva prodotto gli originali né chiesto verificazione; ha inoltre ritenuto non provata la dedotta trasmissione telefonica degli ordini e la successiva consegna scritta tramite delegato, non essendo stati prodotti i registri elettronici previsti dal contratto quadro. Ha quindi condannato la banca alla restituzione delle somme investite ex art. 2033 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi tre ha contestato la valutazione sul disconoscimento delle copie, la loro utilizzabilità probatoria e la tempestività/efficacia delle contestazioni, invocando gli artt. 10, 8 e 13 d.lgs. n. 5/2003, nonché gli artt. 2719, 214 e 215 c.p.c.; con il quarto ha censurato la liquidazione delle spese nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché tendevano a rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato interno e, in parte, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare ha rilevato che la precedente sentenza di cassazione aveva già affermato la tempestività del disconoscimento delle copie degli ordini di acquisto e che la Corte di rinvio aveva correttamente tratto le conseguenze della mancata produzione degli originali da parte della banca; inoltre le doglianze non confrontavano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, incluso il rilievo circa l'assenza delle annotazioni sui registri elettronici previste dal contratto quadro. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte di merito aveva correttamente regolato le spese di tutte le fasi del giudizio secondo il principio della soccombenza complessiva nel giudizio di rinvio. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza di prova degli ordini di acquisto ha giustificato la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito delle somme investite.
La contestazione della conformità delle copie agli originali incide sulla loro utilizzabilità probatoria; in difetto di produzione degli originali, il documento disconosciuto non può essere utilizzato ai fini decisori.
La parte che intenda contestare la scrittura deve attivare correttamente il disconoscimento; la Corte ha escluso che le censure potessero sovvertire la valutazione già compiuta sulla tempestività del disconoscimento.
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 5/2003
La dedotta tardività del disconoscimento non è stata accolta; la questione risultava ormai coperta dal giudicato interno formatosi sulla precedente sentenza rescindente.
Le doglianze fondate su tali norme sono state dichiarate inammissibili perché miravano a rimettere in discussione la tempestività del disconoscimento già decisa nel giudizio di cassazione precedente.
La censura sulle spese è stata respinta; il giudice del rinvio deve regolare le spese di tutte le fasi secondo la soccombenza complessiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al dictum della precedente sentenza di cassazione: le questioni già decise con effetto preclusivo non possono essere nuovamente rimesse in discussione sotto diverse formule di censura.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La contestazione tempestiva della conformità di una copia all'originale, se non seguita dalla produzione dell'originale o da istanza di verificazione, può impedire l'utilizzabilità probatoria del documento contestato.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.
- Se manca la prova degli ordini di acquisto di strumenti finanziari, l'intermediario può essere tenuto alla restituzione delle somme percepite, qualificandosi il pagamento come indebito.
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