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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25180/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma pronunciata in sede di rinvio dopo annullamento disposto dalla Corte di cassazione. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena: si sostiene che il giudice di rinvio avrebbe errato nel cumulare la pena già irrogata in precedenza, dovendo invece considerare solo la pena del giudizio di appello, poiché la precedente condanna non aveva concesso il beneficio. Il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 164 c.p., affermando che la mancata fruizione della sospensione condizionale nella precedente condanna avrebbe imposto la concessione del beneficio nel nuovo giudizio; si contesta inoltre l'assenza di una motivazione espressa della prognosi negativa e si invoca il comportamento successivo ai fatti per escludere una capacità delinquenziale. Il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, assumendo che la Corte si sia limitata a formule apodittiche e che il precedente risalente a circa dieci anni prima non fosse rilevante; si contesta anche che quel precedente non fosse stato valorizzato ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il primo motivo non scalfisce l'ulteriore autonoma ragione di diniego della sospensione condizionale, fondata sulla mancanza di una prognosi favorevole; il secondo motivo è inammissibile perché ripropone censure già non fondate e pretende una concessione automatica del beneficio sulla sola base della mancata fruizione in precedenza, oltre a sollecitare una rivalutazione di merito della prognosi; il terzo motivo è infondato perché la motivazione sulle attenuanti generiche è ritenuta congrua, anche in considerazione dell'entità del fatto, della personalità dell'imputato, dei precedenti e dell'occultamento di cocaina in un pubblico esercizio. Seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per censurare i limiti del giudizio di rinvio e il calcolo della pena ai fini della sospensione condizionale; la Corte osserva che la doglianza non coglie la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 164 c.p.

    invocato per sostenere che la mancata concessione del beneficio nella precedente condanna imporrebbe la sospensione condizionale nel nuovo giudizio; la Corte esclude che la norma preveda una concessione automatica del beneficio.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come elemento valutato dalla Corte territoriale nella prognosi negativa sulla meritevolezza del beneficio, in collegamento con il precedente proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    norma evocata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il cui diniego è ritenuto adeguatamente motivato.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    nel giudizio di legittimità viene indicato come parametro del ricorso in sede di rinvio, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non affronta l'autonoma motivazione sul difetto di prognosi favorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la censura sul calcolo della pena ai fini della sospensione condizionale è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base del diniego del beneficio.
  • La mancata concessione della sospensione condizionale in una precedente condanna non comporta, di per sé, un diritto alla concessione del beneficio nel successivo giudizio; resta necessario il positivo giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato.
  • La motivazione sul diniego della sospensione condizionale è sufficiente quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, della prognosi sfavorevole alla luce del comportamento dell'imputato, dei precedenti e del quadro complessivo della personalità.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una valutazione non illogica dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato; il ricorso non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Le doglianze che si limitano a contestare la valutazione prognostica o la comparazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli si risolvono in richieste di riesame del merito e sono quindi inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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