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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4846/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Balboni ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, riformando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 494 c.p. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 603, co. 3-bis, c.p.p., sostenendo che la corte territoriale non ha adeguatamente confutato il punto cruciale della sentenza di primo grado: non era stato accertato con certezza che proprio Balboni si fosse presentato alla Esposito Carmela travestito da agente della societa' "Oriana Grandi Eventi". Perciò, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre la riassunzione/escussione delle dichiarazioni decisive (in particolare della testimone Esposito, mai sentita in dibattimento) prima di riformare l'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'Appello ha omesso la "motivazione rafforzata" richiesta quando si riforma una sentenza assolutoria e ha fornito argomentazioni meramente assertive anziché spiegare compiutamente perché la stessa prova doveva essere valorizzata in modo diverso rispetto al giudice di primo grado. Inoltre la Corte d'Appello ha violato l'art. 603, co. 3-bis, c.p.p., non disponendo la rinnovazione/riassunzione delle prove dichiarative ritenute decisive (in particolare le dichiarazioni della Simonetti e la mancata escussione della Esposito), necessari per poter ribaltare l'assoluzione. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame alla luce dei principi indicati. Non sono stati riconosciuti diritti della parte civile in questo grado, dato che l'imputato non è risultato soccombente nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato ascritto all'imputato (frode o inganno relativo a conclusione di atti negoziali); la Cassazione si limita a richiamarne il fatto storico contestato ma il punto centrale del ricorso è processuale.

  • art. 603, co. 3-bis, c.p.p.

    Secondo la Corte, ove l'appello della sentenza assolutoria si fondi su prove dichiarative ritenute decisive per la condanna, il giudice d'appello che intenda dar loro diverso valore è tenuto a disporne la riassunzione/escussione; la mancata attivazione di tale potere officioso costituisce vizio che giustifica l'annullamento.

  • art. 603, co. 3, c.p.p.

    Richiama i poteri officiosi del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria; la Corte evidenzia che l'esercizio di tale potere prescinde dalla richiesta delle parti quando esso sia necessario per il necessario livello probatorio richiesto per riformare un'assoluzione.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma organizzativa citata in relazione alla trattazione scritta dei ricorsi (contestualizza la requisitoria scritta del Procuratore Generale), senza incidenza sul merito sostanziale della decisione.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. 6, n. 51898/2019; Cass. Sez. 1, n. 13725/2019; Cass. Sez. U, n. 22065/2021)

    La Corte richiama il consolidato principio secondo cui, in caso di riforma di sentenza assolutoria, è necessaria una "motivazione rafforzata" che spieghi nei passaggi logici perché le prove assumono diversa rilevanza; e che la riassunzione delle prove dichiarative è obbligatoria quando esse risultano decisive.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, deve fornire una "motivazione rafforzata": spiegare dettagliatamente e logicamente perché la stessa prova valutata dal primo giudice porta a conclusione opposta.
  • Se le dichiarazioni rese in primo grado sono ritenute decisive per condannare l'imputato, il giudice d'appello è obbligato a disporne la riassunzione/escussione (art. 603 c.p.p.), anche d'ufficio, prima di ribaltare l'esito assolutorio.
  • La mancata escussione di testi chiave (es. la persona offesa o testimoni che consentono l'identificazione) quando l'identificazione è il nodo centrale del giudizio compromette la validità della riforma e può determinare l'annullamento con rinvio.
  • Le stesse regole si applicano anche quando la riforma dell'assoluzione produce effetti civili: la rinnovazione dell'istruttoria e la motivazione rafforzata restano necessarie.
  • Per la difesa: chiedere espressamente la rinnovazione o sottolineare l'insufficienza della motivazione d'appello; per l'accusa: valorizzare in udienza le ragioni che giustificano la diversa valutazione delle prove e, se necessario, chiedere la riassunzione di dichiarazioni decisive.

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