Cassazione Civile, Ordinanza n. 32945/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. Nel ricorso ha articolato due motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nell'esame del merito delle censure perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: la ricorrente non aveva depositato, nel termine di legge, copia della sentenza impugnata. Dalla nota di iscrizione a ruolo, dal ricorso e dalla verifica del fascicolo d'ufficio risultava infatti assente la sentenza della Corte d'appello; la stessa non era stata prodotta neppure dalle parti intimate, rimaste tali. La Corte ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia della sentenza impugnata nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c. Ha precisato che l'improcedibilità può essere esclusa solo se la sentenza sia stata prodotta dalla controparte, circostanza qui non verificatasi, oppure in ipotesi di copia incompleta che consenta comunque di individuare con certezza l'oggetto della controversia; ma nel caso concreto la sentenza non era stata proprio depositata. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
il mancato deposito della copia della sentenza impugnata nel termine di legge comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, quando l'atto non sia comunque nella disponibilità del giudicante per effetto della produzione ad opera di altre parti.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua omissione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso quando la Corte non abbia altrimenti disponibile l'atto.
- La produzione di una sentenza incompleta non comporta improcedibilità se, nonostante le lacune, consente di identificare con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione impugnata.
- L'improcedibilità può essere evitata se la sentenza impugnata sia stata depositata dalla controparte; in mancanza di tale produzione, la Corte non può supplire all'omissione del ricorrente.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il giudizio di cassazione.
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