Sentenza del 17/03/2017 n. 6909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L.A. aveva impugnato il fermo amministrativo del proprio veicolo, disposto per il mancato pagamento di una cartella dell’Agenzia delle Entrate relativa al recupero di somme erroneamente rimborsate. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 15 settembre 2009, aveva dichiarato illegittimo il fermo, ritenendo non provata la notificazione della cartella perché la fotocopia della relata era priva della firma del destinatario. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del ricorso introduttivo: il fermo, notificato l’11 maggio 2006, era stato impugnato con ricorso spedito il 6 ottobre 2006, oltre il termine di 60 giorni. L.A. ha resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva deciso sull’eccezione di tardività ritualmente sollevata da Equitalia; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Poiché le date indicate da Equitalia non erano state contestate e potevano quindi considerarsi pacifiche, la Corte ha deciso nel merito e ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario di L.A., senza esaminare la questione della prova della notifica della cartella. Ha cassato la sentenza impugnata, compensato le spese dei giudizi di merito e condannato L.A. alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne discende che il ricorso originariamente proposto dal L. va dichiarato inammissibile per tardività, in ragione del mancato rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nulla ostando alla decisione della questione da parte di questa Corte.
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Se le date rilevanti non sono contestate e mostrano il superamento del termine, la Corte può dichiarare direttamente inammissibile il ricorso originario.
Di conseguenza il motivo va accolto, ravvisandosi il dedotto vizio di omessa pronuncia, e la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento delle altre censure.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande ed eccezioni sottoposte al suo esame. L’omessa decisione su un’eccezione di inammissibilità ritualmente sollevata integra omessa pronuncia e comporta la cassazione della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La disposizione è richiamata come base del ricorso per cassazione per error in procedendo, in relazione all’omessa pronuncia denunciata ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il ricorso contro un atto va proposto entro 60 giorni dalla sua notificazione; il superamento del termine comporta l’inammissibilità, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito.
- Il giudice deve esaminare le eccezioni processuali ritualmente proposte. Se omette di decidere su un’eccezione potenzialmente decisiva, la sentenza è viziata da omessa pronuncia.
- Quando i fatti e le date su cui si fonda un’eccezione non sono contestati, possono essere considerati pacifici e consentire al giudice di legittimità di decidere la questione nel merito, senza rinvio.
- L’accoglimento di un’eccezione preliminare di tardività rende non necessario esaminare le contestazioni relative alla validità sostanziale dell’atto impugnato.
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