Cassazione Penale, Ordinanza n. 34726/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado di condanna per un reato in materia di stupefacenti, aveva ridotto la pena, su concorde richiesta delle parti, a due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa. Con il ricorso ha denunciato violazione di legge per l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la pena era stata liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel rito ex art. 599-bis c.p.p.; pertanto, fuori dai casi di illegalità della pena, l'imputato non può contestarne la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può mettere in discussione la misura della pena liberamente concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice d'appello, salvo il caso di illegalità della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per il quale vi era stata condanna di primo grado, poi parzialmente riformata in appello con riduzione della pena.
Procedimento in appello definito su concorde richiesta delle parti; nel relativo quadro la pena concordata e ritenuta congrua dal giudice non è sindacabile dall'imputato, salvo illegalità della pena.
senza formalità di procedura
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata de plano, con trattazione camerale non partecipata.
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che consente la decisione senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito su concorde richiesta delle parti, la pena concordata con il pubblico ministero e giudicata congrua dal giudice di merito non può essere censurata in cassazione dall'imputato per la sola maggiore o minore severità del trattamento sanzionatorio, salvo che si deduca l'illegalità della pena.
- Le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non sono idonee, da sole, a superare l'inammissibilità del ricorso quando investano una pena frutto di accordo tra le parti e comunque non illegale.
- Nei casi di ricorso inammissibile la Corte può provvedere senza formalità di procedura, con decisione de plano e trattazione camerale non partecipata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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