Cassazione Penale, Sentenza n. 16031/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Reggio Calabria, deducendo l'assenza dei presupposti soggettivi di pericolosità sociale e la mancanza dell'attualità della pericolosità. In particolare la difesa ha evidenziato: esiguità del profitto derivabile dalla vendita delle 77 dosi di stupefacente sequestrate nel 2013, distanza temporale tra i reati, scarsa gravità del primo episodio, cessazione delle condotte delittuose fin dal 2009, comportamento positivo successivo, episodicità dei contatti con pregiudicati e convivenza con genitori che provvedono al mantenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in cassazione (contesti di merito e di motivazione già adeguatamente affrontati dalla Corte territoriale) e ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato non fosse assente o meramente apparente. I giudici hanno condiviso le valutazioni dei precedenti gradi, ritenendo sussistenti gli indici di pericolosità attuale (precedenti per armi e droga, collegamento tra episodi lucrogenetici nel periodo 2013-2018, abitualità e reiterazione, frequentazione di persone pregiudicate, ecc.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (misure di prevenzione)
La Corte ha richiamato l'art. 1 per identificare le categorie di soggetti pericolosi; ha ritenuto che i precedenti penali e gli elementi di collegamento tra reati (traffico di stupefacenti e reati con armi) rientrassero nelle ipotesi previste dalla norma come fondamento della misura di prevenzione
L'art. 125 è richiamato rispetto al parametro della motivazione: la Cassazione ricorda che l'impugnazione per mera insufficienza o incongruità della motivazione è ammissibile solo se sussiste assenza o mera apparenza della motivazione stessa; nel caso di specie la motivazione è risultata adeguata
La Corte ha osservato che i vizi riconducibili all'art. 606 lett. e) (vizi di motivazione in senso logico/merito) non sono deducibili in cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione, salvo il caso di assenza o mera apparenza della motivazione come previsto dall'art. 125
Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (somma equitativamente fissata in euro 3.000) dovuta per l'inammissibilità del ricorso e per profili di colpa nella determinazione della causa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è consentito essenzialmente per violazione di legge; non è lo strumento per una rivalutazione del merito o della congruità della motivazione salvo l'ipotesi di totale assenza o mera apparenza della motivazione
- La motivazione è considerata 'apparente' o 'assente' solo se il giudice omette completamente di confrontarsi con un elemento prospettato dalle parti che risulti potenzialmente decisivo e idoneo, da solo, a determinare un esito diverso
- Gli elementi fattuali e criminologici (precedenti, collegamento tra reati, abitualità, temporalità degli episodi, rapporti con pregiudicati, componente lucrogenetica) che consentono una prognosi negativa sulla pericolosità sono valutati con ampia discrezionalità dai giudici di merito e la Cassazione vi esercita un sindacato limitato e di diritto
- Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione è utile documentare in modo rigoroso elementi tali da incidere sul giudizio di attualità della pericolosità: prova di stabile attività lecita e reddito, lunga inattività delinquenziale comprovata, immediata e duratura reintegrazione sociale, e dimostrazione che tali elementi non sono stati considerati dal giudice
- Se si intende proporre ricorso per cassazione è preferibile formulare censure di diritto (es. violazione di norme sostanziali o processuali, omissione di motivazione su punto decisivo) piuttosto che una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti
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