Cassazione Penale, Sentenza n. 47021/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo (13.02.2019) per violazione dell'art. 186 c.2 lett. c) e suoi commi 2-bis e 2-sexies del D.Lvo 30.04.1992 n.285 (guida in stato di alterazione con incidente). Il ricorrente deduceva la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (sostenendo capacità offensiva minima, assenza di precedenti e non abitualità della condotta) e la intervenuta prescrizione il 14.01.2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte territoriale che ha valutato le modalità della condotta (circolazione notturna in via ad alta densità di traffico con provocazione di incidente) e l'elevato grado di pericolo, non ravvisando la particolare tenuità del fatto. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata a causa dell'inammissibilità del ricorso, richiamando giurisprudenza consolidata. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lvo 30.04.1992 n.285, art. 186
art. 186 comma 2 lett. c) e commi 2-bis e 2-sexies
Norma sul reato di guida in stato di alterazione (es. alcol o stupefacenti). Nel caso valutato la condotta è stata considerata particolarmente pericolosa (incidente in via ad alta densità di traffico) e pertanto suscettibile di aggravio tale da escludere la tenuità del fatto.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha ritenuto tale causa non applicabile perché la natura e le conseguenze della condotta (e l'abitualità desunta dai fatti) ne escludevano la minima offensività richiesta.
Codice di procedura penale, art. 129
Regola la declaratoria di estinzione del reato o altre cause di non punibilità nel procedimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione che abiliti il giudice di legittimità a rilevare e dichiarare ex officio talune cause di non punibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
Provvede alla condanna alle spese nei procedimenti di Cassazione; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un.)
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000 De Luca; Sez. Un. n. 23428 del 02/03/2005 Bracale; Sez. Un. n. 19601 del 28/02/2008 Niccoli
Principi giurisprudenziali richiamati: l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità per la Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. si valuta in concreto considerando la offensività del fatto, il grado di pericolo per persone e beni, le conseguenze e le modalità della condotta; non è sufficiente la mera affermazione di scarsa offensività.
- La ricorrenza di condotte simili (abitualità) o circostanze che accrescono il rischio (es. circolazione notturna in vie ad alta densità di traffico con incidente) è idonea a escludere la tenuità del fatto.
- Le valutazioni di merito sulla sussistenza della particolare tenuità sono insindacabili in Cassazione se motivate in modo congruo e logico; le censure meramente ricostruttive del fatto sono inammissibili.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, il giudice di legittimità normalmente non può rilevare d'ufficio e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute o non rilevate in sede di merito (salvo casi particolari indicati dalla giurisprudenza).
- Le questioni di prescrizione maturate dopo la pronuncia impugnata possono presentare profili processuali complessi; tuttavia, se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma il valido rapporto di impugnazione necessario per ottenere pronunce sulla prescrizione in sede di Cassazione.
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