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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36403/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis), estorsione aggravata e porto e detenzione di armi. La ricorrente ha sviluppato più motivi: 1) nullità dell'ordinanza per la presenza nel collegio di un giudice ritenuto incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen.; 2) nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali per violazione degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., con specifica contestazione della mancanza di quadro indiziario a carico dei Pascali; 3) illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi all'associazione mafiosa (mancanza di programma criminoso condiviso, assenza di cassa comune, mera assistenza a vantaggio della famiglia Pascali); 4) insufficiente contributo personale della ricorrente, con esclusione del profilo psicologico del reato per povertà, rapporti amicali e modica entità delle elargizioni; 5) insussistenza degli elementi dell'estorsione per ciascun episodio contestato, con indicazione della spontaneità delle dazioni e assenza di pressioni.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sui singoli punti: il vizio invocato per incompatibilità del giudice è stato ritenuto non idoneo a determinare la nullità assoluta (doveva essere proposta tempestivamente la ricusazione/astensione); le censure sulle intercettazioni sono state respinte in quanto la Cassazione può sindacare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione dei decreti ma non rideterminare la gravità indiziaria che è questione di merito; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica quanto alla configurazione dell'associazione mafiosa e dei reati estorsivi, valorizzando conversazioni intercettate, missive e il quadro di omertà e timore radicato nel territorio (anche la nozione di "estorsione garbata" è stata richiamata come compatibile con la fattispecie). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica il rito davanti al Tribunale per le misure cautelari e giustifica l'adozione dell'ordinanza confermata; è il fondamento della competenza utilizzata.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'incompatibilità di cui all'art. 34 non determina automaticamente la nullità assoluta del provvedimento ma costituisce motivo di astensione o di ricusazione da far valere tempestivamente.

  • art. 178 e 179 cod. proc. pen.

    art. 178 lett. a) e art. 179

    La nullità assoluta presuppone la mancanza dei requisiti di capacità del giudice; la sentenza distingue tra capacità e incompatibilità.

  • art. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.

    Regolano le intercettazioni e i decreti autorizzativi; la Corte ricorda che la mancata motivazione dei decreti rende inutilizzabili le captazioni, ma il sindacato in cassazione non può trasformarsi in una rinnovata valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dei diritti fondamentali qualora manchi la motivazione.

  • art. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Definiscono i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi ed esigenze cautelari). La Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità: verifica della presenza o manifesta illogicità della motivazione, non riesame libero delle prove.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione mafiosa; la Corte convalida la valutazione del Tribunale secondo cui il gruppo ha conservato la capacità intimidatrice e una struttura organizzata, anche senza frequente uso di violenza esplicita.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontri ulteriori, purché il loro significato sia valutato con linearità logica dal giudice.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di ricusazione e astensione: la mancata tempestiva impugnazione di un giudice incompatibile preclude il vizio sostenuto in sede di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter dispo. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Rinvio agli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia; la cancelleria è incaricata delle comunicazioni e annotazioni conseguenti.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 non determina di per sé la nullità assoluta del provvedimento: la questione va tempestivamente sollevata con la ricusazione o astensione; se non proposta nei termini perde efficacia come vizio impugnabile in cassazione.
  • Le censure sulle intercettazioni possono avere effetto assoluto solo se si dimostra la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi; in cassazione non è possibile rinnovare un giudizio sulla gravità indiziaria utilizzata dal giudice di merito se la censura si limita a contrapporre una diversa valutazione dei fatti.
  • Il sindacato della Corte di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza e la coerenza della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità: non è consentito un libero riesame delle prove o dell'attendibilità delle fonti.
  • Le intercettazioni, anche tra terzi, possono costituire prova diretta ai sensi dell'art. 192(3), ma il loro contenuto va interpretato dal giudice di merito in maniera logica e coerente con le massime di esperienza; tale interpretazione è difficilmente sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • L'estorsione può configurarsi anche senza minacce esplicite quando il contesto (clima di omertà, fama intimidatoria del clan, dipendenza psicologica o economica delle vittime) realizza una forma di pressione idonea a costringere alla prestazione, c.d. 'estorsione garbata'.
  • Nelle impugnazioni è fondamentale indicare specificamente gli atti del processo che rendono la motivazione interna contraddittoria o logicamente incompatibile; affermazioni generiche o richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.

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