Cassazione Penale, Sentenza n. 36403/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis), estorsione aggravata e porto e detenzione di armi. La ricorrente ha sviluppato più motivi: 1) nullità dell'ordinanza per la presenza nel collegio di un giudice ritenuto incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen.; 2) nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali per violazione degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., con specifica contestazione della mancanza di quadro indiziario a carico dei Pascali; 3) illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi all'associazione mafiosa (mancanza di programma criminoso condiviso, assenza di cassa comune, mera assistenza a vantaggio della famiglia Pascali); 4) insufficiente contributo personale della ricorrente, con esclusione del profilo psicologico del reato per povertà, rapporti amicali e modica entità delle elargizioni; 5) insussistenza degli elementi dell'estorsione per ciascun episodio contestato, con indicazione della spontaneità delle dazioni e assenza di pressioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sui singoli punti: il vizio invocato per incompatibilità del giudice è stato ritenuto non idoneo a determinare la nullità assoluta (doveva essere proposta tempestivamente la ricusazione/astensione); le censure sulle intercettazioni sono state respinte in quanto la Cassazione può sindacare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione dei decreti ma non rideterminare la gravità indiziaria che è questione di merito; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica quanto alla configurazione dell'associazione mafiosa e dei reati estorsivi, valorizzando conversazioni intercettate, missive e il quadro di omertà e timore radicato nel territorio (anche la nozione di "estorsione garbata" è stata richiamata come compatibile con la fattispecie). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a titolo di ammenda.
Norme richiamate
Indica il rito davanti al Tribunale per le misure cautelari e giustifica l'adozione dell'ordinanza confermata; è il fondamento della competenza utilizzata.
La Corte precisa che l'incompatibilità di cui all'art. 34 non determina automaticamente la nullità assoluta del provvedimento ma costituisce motivo di astensione o di ricusazione da far valere tempestivamente.
art. 178 e 179 cod. proc. pen.
art. 178 lett. a) e art. 179
La nullità assoluta presuppone la mancanza dei requisiti di capacità del giudice; la sentenza distingue tra capacità e incompatibilità.
art. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.
Regolano le intercettazioni e i decreti autorizzativi; la Corte ricorda che la mancata motivazione dei decreti rende inutilizzabili le captazioni, ma il sindacato in cassazione non può trasformarsi in una rinnovata valutazione della gravità indiziaria.
Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dei diritti fondamentali qualora manchi la motivazione.
art. 273 e 274 cod. proc. pen.
Definiscono i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi ed esigenze cautelari). La Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità: verifica della presenza o manifesta illogicità della motivazione, non riesame libero delle prove.
Norma sull'associazione mafiosa; la Corte convalida la valutazione del Tribunale secondo cui il gruppo ha conservato la capacità intimidatrice e una struttura organizzata, anche senza frequente uso di violenza esplicita.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontri ulteriori, purché il loro significato sia valutato con linearità logica dal giudice.
Regola la procedura di ricusazione e astensione: la mancata tempestiva impugnazione di un giudice incompatibile preclude il vizio sostenuto in sede di cassazione.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter dispo. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Rinvio agli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia; la cancelleria è incaricata delle comunicazioni e annotazioni conseguenti.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 non determina di per sé la nullità assoluta del provvedimento: la questione va tempestivamente sollevata con la ricusazione o astensione; se non proposta nei termini perde efficacia come vizio impugnabile in cassazione.
- Le censure sulle intercettazioni possono avere effetto assoluto solo se si dimostra la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi; in cassazione non è possibile rinnovare un giudizio sulla gravità indiziaria utilizzata dal giudice di merito se la censura si limita a contrapporre una diversa valutazione dei fatti.
- Il sindacato della Corte di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza e la coerenza della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità: non è consentito un libero riesame delle prove o dell'attendibilità delle fonti.
- Le intercettazioni, anche tra terzi, possono costituire prova diretta ai sensi dell'art. 192(3), ma il loro contenuto va interpretato dal giudice di merito in maniera logica e coerente con le massime di esperienza; tale interpretazione è difficilmente sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- L'estorsione può configurarsi anche senza minacce esplicite quando il contesto (clima di omertà, fama intimidatoria del clan, dipendenza psicologica o economica delle vittime) realizza una forma di pressione idonea a costringere alla prestazione, c.d. 'estorsione garbata'.
- Nelle impugnazioni è fondamentale indicare specificamente gli atti del processo che rendono la motivazione interna contraddittoria o logicamente incompatibile; affermazioni generiche o richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
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