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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45145/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 08/03/2021 con quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla regolarità della costituzione di parte civile dell'ASL per presunta mancanza di procura speciale ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p.; (2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della revoca tacita della costituzione di parte civile per il deposito orale delle conclusioni ai sensi degli artt. 82, comma 2 e 523, comma 2 c.p.p.; (3) errata qualificazione giuridica del reato contestato al capo b) — il ricorrente sosteneva che si dovesse configurare falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e non sostituzione di persona (art. 494 c.p.), con conseguente possibile assorbimento di quest'ultima; (4) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti e quattro i motivi come manifestamente infondati. In sintesi: (1) ha ritenuto valida la procura conferita all'avvocato dell'ASL alla luce del principio di conservazione degli atti e per la chiara indicazione dell'oggetto (costituzione di parte civile) e dei fatti; (2) ha escluso la revoca tacita della costituzione di parte civile perché le conclusioni risarcitorie erano verbalizzate e quindi non sussiste una revoca implicita; (3) ha confermato la sussistenza del reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) oltre alla falsità nei buoni, rilevando la pluralità di azioni (compilazione e uso dei buoni e contemporanea sostituzione nella persona di Trani); (4) ha rigettato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in quanto la condotta era reiterata, ha violato il rapporto di fiducia, ha arrecato danno rilevante anche d'immagine ed era sorretta da intenso dolo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile ASL Sud Est di Grosseto di €3.000 oltre accessori. È stato inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento della censura per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi di doglianza manifestamente infondati e dunque inammissibile il ricorso ex art. 606.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento all'erronea applicazione di norme penali; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Norma sulla rappresentanza processuale e procura speciale; la Corte ha interpretato la procura alla luce del principio di conservazione degli atti, ritenendola idonea a costituire parte civile.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato nella procura; la Corte ha ritenuto che la menzione dell'art. 122 e l'espresso riferimento alla costituzione di parte civile dimostrino la volontà della parte e legittimino l'operato del difensore.

  • art. 82, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda la revoca dell'azione civile; la Corte ha escluso la revoca tacita quando le conclusioni risarcitorie sono verbalizzate.

  • art. 523, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola il deposito delle conclusioni; la mancata presentazione delle conclusioni scritte non comporta revoca tacita se le richieste sono verbalizzate.

  • art. 494 cod. pen.

    Fattispecie della sostituzione di persona; la Corte ha ritenuto sussistente questo reato per la pluralità di condotte (compilazione/uso dei buoni e presentazione come altra persona).

  • art. 485 cod. pen.

    Falsità in scrittura privata; la Corte ha valutato la relazione tra falsità e sostituzione e ha ritenuto che qui i due reati coesistono per pluralità di azioni, non assorbimento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha escluso la sua applicazione per fatti reiterati, danno non trascurabile, violazione di rapporto fiduciario e intenso dolo.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Criteri per la quantificazione della pena e valutazione della gravità; usato come parametro per escludere la particolare tenuità e valutare il disvalore della condotta.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Procura speciale e costituzione di parte civile: il principio di conservazione degli atti porta a considerare valida una procura che, pur non redatta con formule sacramentali, manifesti inequivocabilmente la volontà della parte e l'oggetto del mandato (es. esplicito riferimento alla costituzione di parte civile e ai fatti).
  • Revoca tacita della costituzione di parte civile: la mancata produzione di conclusioni scritte non comporta automaticamente revoca tacita se le richieste risarcitorie sono verbalizzate nell'udienza; una richiesta orale trascritta in verbale integra una traccia scritta sufficiente.
  • Rapporto tra falsità in scrittura privata e sostituzione di persona: va distinto il caso del 'fatto unico' (assorbimento) dalla pluralità di azioni. Se vi sono atti diversi e successivi (es. falsificazione/uso di documenti e contemporanea presentazione come altra persona) possono coesistere reati distinti e concorrenti.
  • Applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità): richiede una valutazione complessiva e comparata della fattispecie; fattori come reiterazione del comportamento, violazione di rapporto fiduciario, entità del danno e intensità del dolo ostano alla sua applicazione.
  • Effetti dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando il ricorso è dichiarato inammissibile non si può far luogo alla verifica di eventi sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
  • Conseguenze economiche per il ricorrente fallito: oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di somme alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

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