Cassazione Penale, Sentenza n. 45145/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 08/03/2021 con quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla regolarità della costituzione di parte civile dell'ASL per presunta mancanza di procura speciale ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p.; (2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della revoca tacita della costituzione di parte civile per il deposito orale delle conclusioni ai sensi degli artt. 82, comma 2 e 523, comma 2 c.p.p.; (3) errata qualificazione giuridica del reato contestato al capo b) — il ricorrente sosteneva che si dovesse configurare falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e non sostituzione di persona (art. 494 c.p.), con conseguente possibile assorbimento di quest'ultima; (4) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti e quattro i motivi come manifestamente infondati. In sintesi: (1) ha ritenuto valida la procura conferita all'avvocato dell'ASL alla luce del principio di conservazione degli atti e per la chiara indicazione dell'oggetto (costituzione di parte civile) e dei fatti; (2) ha escluso la revoca tacita della costituzione di parte civile perché le conclusioni risarcitorie erano verbalizzate e quindi non sussiste una revoca implicita; (3) ha confermato la sussistenza del reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) oltre alla falsità nei buoni, rilevando la pluralità di azioni (compilazione e uso dei buoni e contemporanea sostituzione nella persona di Trani); (4) ha rigettato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in quanto la condotta era reiterata, ha violato il rapporto di fiducia, ha arrecato danno rilevante anche d'immagine ed era sorretta da intenso dolo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile ASL Sud Est di Grosseto di €3.000 oltre accessori. È stato inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento della censura per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi di doglianza manifestamente infondati e dunque inammissibile il ricorso ex art. 606.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento all'erronea applicazione di norme penali; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello.
Norma sulla rappresentanza processuale e procura speciale; la Corte ha interpretato la procura alla luce del principio di conservazione degli atti, ritenendola idonea a costituire parte civile.
Richiamato nella procura; la Corte ha ritenuto che la menzione dell'art. 122 e l'espresso riferimento alla costituzione di parte civile dimostrino la volontà della parte e legittimino l'operato del difensore.
art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda la revoca dell'azione civile; la Corte ha escluso la revoca tacita quando le conclusioni risarcitorie sono verbalizzate.
art. 523, comma 2, cod. proc. pen.
Regola il deposito delle conclusioni; la mancata presentazione delle conclusioni scritte non comporta revoca tacita se le richieste sono verbalizzate.
Fattispecie della sostituzione di persona; la Corte ha ritenuto sussistente questo reato per la pluralità di condotte (compilazione/uso dei buoni e presentazione come altra persona).
Falsità in scrittura privata; la Corte ha valutato la relazione tra falsità e sostituzione e ha ritenuto che qui i due reati coesistono per pluralità di azioni, non assorbimento.
Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha escluso la sua applicazione per fatti reiterati, danno non trascurabile, violazione di rapporto fiduciario e intenso dolo.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Criteri per la quantificazione della pena e valutazione della gravità; usato come parametro per escludere la particolare tenuità e valutare il disvalore della condotta.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Procura speciale e costituzione di parte civile: il principio di conservazione degli atti porta a considerare valida una procura che, pur non redatta con formule sacramentali, manifesti inequivocabilmente la volontà della parte e l'oggetto del mandato (es. esplicito riferimento alla costituzione di parte civile e ai fatti).
- Revoca tacita della costituzione di parte civile: la mancata produzione di conclusioni scritte non comporta automaticamente revoca tacita se le richieste risarcitorie sono verbalizzate nell'udienza; una richiesta orale trascritta in verbale integra una traccia scritta sufficiente.
- Rapporto tra falsità in scrittura privata e sostituzione di persona: va distinto il caso del 'fatto unico' (assorbimento) dalla pluralità di azioni. Se vi sono atti diversi e successivi (es. falsificazione/uso di documenti e contemporanea presentazione come altra persona) possono coesistere reati distinti e concorrenti.
- Applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità): richiede una valutazione complessiva e comparata della fattispecie; fattori come reiterazione del comportamento, violazione di rapporto fiduciario, entità del danno e intensità del dolo ostano alla sua applicazione.
- Effetti dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando il ricorso è dichiarato inammissibile non si può far luogo alla verifica di eventi sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
- Conseguenze economiche per il ricorrente fallito: oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di somme alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
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