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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9979/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente deduceva che la Suprema Corte, nel rigettare il precedente ricorso per cassazione, avrebbe commesso un errore percettivo e di fatto non avendo rilevato che per il capo 26-bis (assoluzione definitiva in giudizio abbreviato per insussistenza del fatto) era intervenuta sentenza passata in giudicato. Palaia sosteneva che la corte di appello di Catanzaro avesse riqualificato e unificato i capi 26 e 26-bis nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. (aggravato ex art. 7, L. n. 203/1991) e l'avesse poi condannato per la condotta così riqualificata, violando il divieto di reformatio in peius e l'intangibilità del giudicato relativo all'assoluzione per il capo 26-bis. Inoltre lamentava che la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, si fosse indebitamente limitata a rinviare alle argomentazioni usate per la posizione di altro coimputato (Trapasso), senza aver adeguatamente considerato la specifica situazione dei fratelli Palaia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i rimedi di cui all'art. 625-bis c.p.p. siano strettamente limitati a errori materiali o di percezione degli atti interni e che non siano idonei a contestare valutazioni di merito o ricostruzioni giuridiche. Dalla lettura della sentenza impugnata risultava invece un percorso argomentativo esaustivo: la Corte di Cassazione ha condiviso la valutazione della corte di appello secondo cui i fatti descritti nei capi 26 e 26-bis potevano essere letti come un unico quadro fattuale articolatosi in più fasi ma poi ricostruiti come due condotte distinte avvenute a distanza di circa due ore; i fratelli Palaia risultavano partecipi della prima condotta (per la quale erano condannati) e non della seconda (per la quale furono condannati altri). Pertanto non sussisteva violazione del giudicato né errore materiale o di fatto nella decisione della Corte di Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 513-bis c.p.

    La norma è stata ritenuta idonea a inquadrare le condotte anticoncorrenziali mediante minacce e violenza finalizzate a coartare la libertà di impresa; la corte d'appello ha motivato la riqualificazione unificando fasi diverse in un unico quadro fattuale ma poi distinguendo due condotte distinte, decisione condivisa dalla Suprema Corte.

  • art. 7 L. n. 203/1991

    Richiamata come aggravante nella qualificazione del reato ex art. 513-bis, in relazione alla natura mafiosa del contesto.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Norma che consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ha ribadito che la sua portata è limitata a errori grafici o a svisti/percezioni errate degli atti interni, non a censure di diritto o di valutazione probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e per la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende a carico del ricorrente, in considerazione dell'inammissibilità manifesta del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella disamina delle censure aventi ad oggetto la regolarità del processo e il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i parametri costituzionali nella motivazione adottata.

  • artt. 597 e 648 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai profili di ricorso e impugnazione; comunque la Corte ha considerato che le doglianze difensive non rientrano nell'ambito di un errore materiale o di fatto censurabile ex art. 625-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. ha portata molto limitata: è ammesso soltanto per errori di trascrizione/grafici o per svisti nella percezione degli atti interni della Corte di Cassazione, non per contestare valutazioni di merito, ricostruzioni probatorie o interpretazioni giuridiche.
  • L'assoluzione passata in giudicato vincola la giurisdizione, ma non impedisce automaticamente una diversa qualificazione dei fatti se la nuova qualificazione ricostruisce condotte differenti (distinte nel tempo o nella modalità) rispetto a quelle già giudicate; occorre verificare se realmente si tratta della medesima fattispecie o di condotte autonome.
  • La semplice circostanza che la motivazione della Corte di Cassazione rinvii, per alcune argomentazioni, all'esame svolto riguardo a un altro coimputato non costituisce di per sé errore materiale, purché da quel rinvio emergano in modo comprensibile le ragioni applicabili anche alla posizione del ricorrente.
  • Per impugnare efficacemente decisioni della Cassazione occorre dimostrare concretamente un errore di percezione/trascrizione degli atti interni e indicare puntualmente dove si trova l'errore materiale; le mere critiche alla valutazione probatoria o alla qualificazione giuridica non rientrano nel rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis.

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