Cassazione Penale, Sentenza n. 9979/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente deduceva che la Suprema Corte, nel rigettare il precedente ricorso per cassazione, avrebbe commesso un errore percettivo e di fatto non avendo rilevato che per il capo 26-bis (assoluzione definitiva in giudizio abbreviato per insussistenza del fatto) era intervenuta sentenza passata in giudicato. Palaia sosteneva che la corte di appello di Catanzaro avesse riqualificato e unificato i capi 26 e 26-bis nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. (aggravato ex art. 7, L. n. 203/1991) e l'avesse poi condannato per la condotta così riqualificata, violando il divieto di reformatio in peius e l'intangibilità del giudicato relativo all'assoluzione per il capo 26-bis. Inoltre lamentava che la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, si fosse indebitamente limitata a rinviare alle argomentazioni usate per la posizione di altro coimputato (Trapasso), senza aver adeguatamente considerato la specifica situazione dei fratelli Palaia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i rimedi di cui all'art. 625-bis c.p.p. siano strettamente limitati a errori materiali o di percezione degli atti interni e che non siano idonei a contestare valutazioni di merito o ricostruzioni giuridiche. Dalla lettura della sentenza impugnata risultava invece un percorso argomentativo esaustivo: la Corte di Cassazione ha condiviso la valutazione della corte di appello secondo cui i fatti descritti nei capi 26 e 26-bis potevano essere letti come un unico quadro fattuale articolatosi in più fasi ma poi ricostruiti come due condotte distinte avvenute a distanza di circa due ore; i fratelli Palaia risultavano partecipi della prima condotta (per la quale erano condannati) e non della seconda (per la quale furono condannati altri). Pertanto non sussisteva violazione del giudicato né errore materiale o di fatto nella decisione della Corte di Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata ritenuta idonea a inquadrare le condotte anticoncorrenziali mediante minacce e violenza finalizzate a coartare la libertà di impresa; la corte d'appello ha motivato la riqualificazione unificando fasi diverse in un unico quadro fattuale ma poi distinguendo due condotte distinte, decisione condivisa dalla Suprema Corte.
Richiamata come aggravante nella qualificazione del reato ex art. 513-bis, in relazione alla natura mafiosa del contesto.
Norma che consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ha ribadito che la sua portata è limitata a errori grafici o a svisti/percezioni errate degli atti interni, non a censure di diritto o di valutazione probatoria.
Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e per la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende a carico del ricorrente, in considerazione dell'inammissibilità manifesta del ricorso.
art. 24 Cost.
Richiamato nella disamina delle censure aventi ad oggetto la regolarità del processo e il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i parametri costituzionali nella motivazione adottata.
Richiamati in relazione ai profili di ricorso e impugnazione; comunque la Corte ha considerato che le doglianze difensive non rientrano nell'ambito di un errore materiale o di fatto censurabile ex art. 625-bis c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. ha portata molto limitata: è ammesso soltanto per errori di trascrizione/grafici o per svisti nella percezione degli atti interni della Corte di Cassazione, non per contestare valutazioni di merito, ricostruzioni probatorie o interpretazioni giuridiche.
- L'assoluzione passata in giudicato vincola la giurisdizione, ma non impedisce automaticamente una diversa qualificazione dei fatti se la nuova qualificazione ricostruisce condotte differenti (distinte nel tempo o nella modalità) rispetto a quelle già giudicate; occorre verificare se realmente si tratta della medesima fattispecie o di condotte autonome.
- La semplice circostanza che la motivazione della Corte di Cassazione rinvii, per alcune argomentazioni, all'esame svolto riguardo a un altro coimputato non costituisce di per sé errore materiale, purché da quel rinvio emergano in modo comprensibile le ragioni applicabili anche alla posizione del ricorrente.
- Per impugnare efficacemente decisioni della Cassazione occorre dimostrare concretamente un errore di percezione/trascrizione degli atti interni e indicare puntualmente dove si trova l'errore materiale; le mere critiche alla valutazione probatoria o alla qualificazione giuridica non rientrano nel rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis.
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