Cassazione Civile, Ordinanza n. 23235/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento definito con ordinanza emessa ai sensi del rito sommario di cognizione, avverso la quale la parte privata proponeva appello. La Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve decorresse dalla lettura in udienza del provvedimento e non dalla successiva comunicazione via PEC effettuata dalla cancelleria. In cassazione la ricorrente deduceva, con quattro motivi, in particolare la violazione dell'art. 702-quater c.p.c., sostenendo che il termine per appellare dovesse decorrere dalla comunicazione telematica dell'ordinanza e non dalla lettura in udienza, con conseguente tempestività dell'appello. Gli ulteriori motivi restavano subordinati alla soluzione della questione sulla tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo. Ha affermato che, nel rito sommario, quando l'ordinanza è resa in udienza, la parte presente o da considerarsi presente alla lettura conosce il provvedimento sin da quel momento e la successiva comunicazione di cancelleria non incide sulla decorrenza del termine breve per proporre appello. Poiché la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello per tardività, i restanti motivi sono stati assorbiti. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata disposta condanna alle spese per mancata difesa effettiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"dalla sua comunicazione o notificazione"
Nel rito sommario il termine breve per proporre appello decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, ma la lettura in udienza vale come conoscenza del provvedimento quando la parte è presente o deve ritenersi presente, sicché la successiva comunicazione di cancelleria è irrilevante ai fini della decorrenza del termine.
art. 702-ter, sesto comma, c.p.c.
La decorrenza del termine di impugnazione è collegata alla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, in relazione al regime proprio del rito sommario.
art. 176, secondo comma, c.p.c.
L'ordinanza pronunciata in udienza si ritiene conosciuta dalle parti presenti, con conseguente irrilevanza di una successiva comunicazione ai fini del termine per impugnare.
Per la parte contumace, se non viene notificata l'ordinanza, opera il termine lungo per impugnare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, il termine breve per proporre appello contro l'ordinanza decorre dalla sua comunicazione o notificazione, ma se il provvedimento è letto in udienza la parte presente o considerata presente ne ha conoscenza immediata e non può invocare la successiva comunicazione telematica per spostare in avanti il termine.
- La comunicazione di cancelleria di un'ordinanza resa in udienza non incide sulla decorrenza del termine breve per l'impugnazione quando la parte deve ritenersi presente alla lettura del provvedimento.
- Per la parte contumace, in mancanza di notificazione dell'ordinanza, resta applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; se invece la notificazione viene eseguita, essa fa decorrere il termine breve.
- Quando il motivo principale di ricorso è infondato e conferma la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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