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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14236/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dell'inoffensività della condotta. La difesa ha sostenuto che l'imputata aveva comunicato preventivamente alle autorità di vigilanza i luoghi in cui si sarebbe recata e quindi non si era sottratta ai controlli; il mero allontanamento non sarebbe stato sufficiente a integrare il reato di evasione (art. 385 c.p.) senza un quid pluris consistente nella effettiva sottrazione al controllo, né sarebbe configurabile responsabilità quando la condotta fosse finalizzata a manifestazioni politiche o a "sfidare" la giustizia. Si richiamava altresì che il pubblico ministero aveva precedentemente chiesto la revoca della misura per insussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso, affermando che l'allontanamento dagli arresti domiciliari, anche se comunicato alle autorità di vigilanza, integra il reato di evasione quando sia idoneo a violare la funzione della misura cautelare (ossia l'adempimento della prescrizione di non allontanarsi e la tutela della limitazione della libertà personale). La Corte ha richiamato la reiterazione degli allontanamenti e la distanza dei luoghi visitati rispetto alla possibilità di effettivo controllo della polizia, escludendo l'inoffensività ex art. 49, comma 2 c.p. Ha inoltre considerato irrilevanti i motivi politici dell'allontanamento e l'assenza di autorizzazione del giudice. Conseguentemente la condanna a un anno e sei mesi per evasione, confermata dalla Corte d'appello, è stata mantenuta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Il reato di evasione si integra con l'allontanamento dall'abitazione in cui si è sottoposti agli arresti domiciliari quando tale condotta viola la funzione della misura cautelare (rispetto della prescrizione di non allontanarsi), indipendentemente dal fatto che l'imputato abbia comunicato lo spostamento alle autorità.

  • art. 49, comma 2 cod. pen.

    L'eccezione di inoffensività richiede che il fatto, pur astrattamente tipico, sia in concreto del tutto inidoneo a ledere l'interesse protetto; nel caso di evasione, ciò significa che la condotta non deve compromettere la funzione della misura cautelare. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito non sussista.

  • art. 284 cod. proc. pen.

    La disciplina degli arresti domiciliari è vista come misura di natura fiduciaria la cui esecuzione dipende in larga parte dalla volontà della persona sottoposta e dall'attività di controllo della polizia giudiziaria; la normativa prevede anche il meccanismo dell'autorizzazione del giudice che ha applicato la misura per consentire uscite autorizzate.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il giudice è obbligato a scegliere la misura cautelare più adeguata e proporzionata; nel ragionamento della Corte questa norma giustifica l'applicazione degli arresti domiciliari come alternativa al carcere, ma non esime dall'esigere il rispetto delle prescrizioni imposte.

  • art. 98 disp. att. cod. proc. pen.

    Rimessione alla polizia giudiziaria dei compiti di controllo sull'osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari; la Corte ha richiamato il ruolo di vigilanza della polizia come elemento funzionale alla misura.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva agli organi di vigilanza degli spostamenti non elimina automaticamente la rilevanza penale dell'allontanamento dagli arresti domiciliari: la questione rilevante è se la condotta abbia concretamente compromesso la funzione della misura cautelare.
  • L'eccezione di inoffensività ai sensi dell'art. 49, comma 2 c.p. richiede una valutazione concreta e favorevole alla scriminante: occorre dimostrare che la condotta sia del tutto inidonea a ledere l'interesse protetto (qui, l'esecuzione della limitazione della libertà).
  • La reiterazione degli allontanamenti e la loro modalità (luoghi non controllabili, partecipazione a manifestazioni) aumentano la gravità e ostano al riconoscimento della non punibilità per minima offensività.
  • I motivi dell'allontanamento, compresi quelli di natura politica o di protesta, non escludono in via automatica la configurabilità del reato di evasione se manca l'autorizzazione e la condotta viola la prescrizione.
  • In situazioni analoghe è importante dimostrare l'esistenza di un'autorizzazione giudiziale per uscire, l'effettiva disponibilità delle autorità a esercitare il controllo o circostanze che rendano l'allontanamento inefficace rispetto alla funzione della misura (per esempio uscite brevi e controllate che non impediscano il controllo).
  • Il difensore che deduca inoffensività dovrebbe fornire elementi fattuali concreti che provino l'assenza di capacità offensiva della condotta (es. presenza immediata al controllo, volontà esplicita e verificabile di sottoporsi a controllo, natura temporanea e controllata dell'allontanamento).

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