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Sentenza

Sentenza n. 2406/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5138/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 25/06/2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 2980/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 26/06/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata, dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli – Area Civile/Lavoro, in data 28/10/2025.

Giustizia amministrativa202506740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per due annualità, dell’importo complessivo di euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Il giudicato aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuna delle due annualità maturate, per complessivi euro 1.000,00. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, producesse nei confronti dell’Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinator io, imponendole di far conseguire concretamente alla ricorrente l’utilità riconosciuta dal giudicato. Ha verificato che la sentenza fosse stata notificata in forma esecutiva, che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non avesse provveduto, essendosi costituito solo formalmente. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare la Carta elettronica e di accreditarvi l’importo nominale complessivo di euro 1.000,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, prevedendo l’insediamento su istanza della ricorrente e l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione o dell’attivazione dell’esecuzione forzata, compresa l’ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Fondamento della penalità di mora applicata all’Amministrazione inadempiente, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell’ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione sia tenuta a conformarsi alla pronuncia e non abbia spontaneamente attribuito al privato il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • L’effetto conformativo-ordinator io del giudicato impone all’Amministrazione non soltanto di adottare eventuali atti formali, ma di realizzare concretamente l’utilità sostanziale attribuita dal giudice al titolare della posizione riconosciuta.
  • Prima di ordinare l’esecuzione nei confronti di una pubblica Amministrazione deve essere verificata, ove applicabile, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e la decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento all’istanza dell’interessato e fissando il termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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