Cassazione Civile, Ordinanza n. 05746/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sul classamento catastale di un immobile di proprietà della contribuente, conseguente a DOCFA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello della contribuente, ritenendo legittima la classificazione dell'immobile in categoria A/8 e non in A/7, valorizzando caratteristiche quali dimensioni, dotazioni, pregio degli interni, presenza di piscina, giardino, ascensore interno e ubicazione prestigiosa. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado senza esaminare le ragioni dell'appello; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di appello avesse ignorato le risultanze DOCFA e la documentazione fotografica e comparativa prodotta, che a suo dire deponevano per il classamento in A/7. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, rilevando che la motivazione della CTR, pur sintetica e in parte sovrapponibile a quella di primo grado, rendeva comunque percepibile l'iter logico-decisorio e gli elementi posti a base della qualificazione catastale. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché, in una situazione di doppia conforme, non era consentito il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, sia perché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente, perché la CTR aveva indicato in modo sufficiente gli elementi fattuali che giustificavano il classamento dell'immobile in categoria A/8. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sull'omesso esame di fatti decisivi, poiché, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso se non accompagnato dall'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in ogni caso, il motivo tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. è il veicolo per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la censura è infondata se la motivazione consente di ricostruire l'iter logico della decisione.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non siano indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; inoltre non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove.
In caso di sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, opera la preclusione all'impugnazione per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
Nell'ipotesi di doppia conforme il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello per superare la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale, ossia consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È apparente solo la motivazione che, pur esistente materialmente, non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta il controllo sull'iter logico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o parzialmente sovrapponibile alla motivazione di primo grado.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti tecnici, attività riservate al giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione la censura che investe risultanze tecniche o documentali deve essere supportata dalla riproduzione puntuale delle parti rilevanti degli atti e da critiche specifiche alla valutazione compiuta dal giudice di merito.
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