Cassazione Penale, Sentenza n. 22417/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/24 novembre 2021 che aveva confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari nei confronti di Eugenio Sgromo per plurime contestazioni: intestazione fittizia di beni e costituzione della societa Tank e acquisizione quote Labarese (art. 512-bis c.p., capi 1 e 2), autoriciclaggio (capi 3 e 4), partecipazione/concorso esterno in associazione per delinquere (capi 5 e 6), corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d'ufficio (capi 7 e 8), frode in pubbliche forniture (capo 9), truffa aggravata per fondi Covid (capo 10) e questioni processuali relative all'utilizzabilità di messaggi whatsapp provenienti da altro procedimento. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e di diritto su ciascun capo: in particolare contesta la ricostruzione della titolarita apparente, la mancanza di prova della provenienza illecita dei capitali per l'autoriciclaggio, l'insussistenza dell'elemento soggettivo per il concorso esterno, l'inutilizzabilita o incompletezza della copia forense e l'assenza di prova tecnica sulla qualita della malta per la frode nelle forniture pubbliche.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi ai capi 1-2 (intestazione fittizia), capo 7 (corruzione in atti giudiziari, motivazione complessivamente difesa respinta) e capi 9 e 10 (frode in pubbliche forniture e truffa aggravata: gravita indiziaria confermata). Ha invece annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento ai capi 3 e 4 (ipotesi di autoriciclaggio), ai capi 5 e 6 (contestazioni di concorso esterno in associazione per delinquere) e al capo 8 (rivelazione di segreto d'ufficio) — per quest'ultimo, pur ritenuto evidente il concorso, l'aggravante esclusa e la pena edittale non consentivano misura cautelare. Sul tema della utilizzazione dei messaggi whatsapp acquisiti in altro procedimento la Corte ha ritenuto regolare l'acquisizione come documenti e non soggetta alle regole delle intercettazioni o della corrispondenza. Nel complesso il quadro accusatorio è stato ridimensionato con annullamenti significativi, mentre per gli altri capi la gravità indiziaria e le esigenze cautelari sono state confermate.
Norme richiamate
delitto di intestazione fittizia di beni: la Corte conferma che il reato è istantaneo, rilevante anche prima di misure di prevenzione se esiste fondato presupposto di avvio di procedimenti; occorre la prova della riconducibilità delle provviste e della finalità elusiva, ma la prova può sussistere con valutazione indiziaria complessiva
art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)
per configurare autoriciclaggio è necessario che le somme o i beni impiegati provengano concretamente da delitto non colposo e che le operazioni siano idonee ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza; non è sufficiente l'intestazione apparente se non è dimostrata la provenienza illecita dei flussi finanziari
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere) e concorso esterno
il concorso esterno richiede la consapevolezza e la volontà di rafforzare un'associazione criminale e un contributo efficace alla realizzazione del programma criminoso; la sola frequentazione o rapporti economici non bastano
riferimento nel contesto dell'acquisizione di documenti da altro procedimento; la Corte richiama la disciplina probatoria ma non esclude l'utilizzo di estratti o copie valutabili
i messaggi whatsapp e sms memorizzati in un cellulare hanno natura documentale e possono essere acquisiti anche mediante riproduzione fotografica; non si applicano le regole delle intercettazioni o della corrispondenza
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
contestata la tempestivita del deposito del materiale probatorio di altro procedimento; la Corte ritiene la censura infondata se il materiale concretamente valutato è stato acquisito in forma idonea
frode nelle pubbliche forniture: in sede cautelare la gravità indiziaria può fondarsi su una 'probatio minor' e su elementi indiziari tecnici e conversazioni che dimostrano la consapevolezza della mala qualitá della fornitura e della volontà di occultarla
art. 13 comma 5 d.l. 23/2020; art. 96 d.lgs. 159/2011; art. 92 commi 3 e 4 d.lgs. 159/2011; art. 34-bis d.lgs. 159/2011
in tema di accesso a garanzie pubbliche la situazione antimafia al momento della consultazione della banca dati è decisiva; l'apparente integrazione dei requisiti al momento della domanda può rendere sussistente il dolo di truffa se l'apparenza è stata costruita per ottenere l'aiuto pubblico
limita la possibilitá di misure cautelari per reati con pena edittale non compatibile con la misura adottata; anche se vi è concorso nel reato, l'esiguità della pena può impedire la misura
Massime di principio
- Intestazione fittizia (art. 512-bis) può essere contestata anche prima dell'adozione di misure di prevenzione se sussiste una fondata presunzione che il titolare reale intenda eludere provvedimenti; la prova può fondarsi su elementi indiziari concatenati (conversazioni, movimentazioni, sproporzioni patrimoniali).
- L'autoriciclaggio richiede la prova che i beni o le somme impiegati provengano da un delitto non colposo e che le operazioni siano idonee ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza: mera tracciabilità o movimenti intra-gruppo non bastano.
- Il concorso esterno in associazione per delinquere necessita di consapevolezza e volontà del contributo al sodalizio; rapporti economici o l'emissione di fatture non provano automaticamente tale elemento soggettivo.
- I messaggi whatsapp estratti da dispositivi possono essere acquisiti e valutati come documenti (art. 234 c.p.p.), tramite riproduzioni, senza applicare automaticamente le regole sulle intercettazioni o sulla corrispondenza, purché l'acquisizione sia documentata e riproducibile.
- In sede cautelare la gravità indiziaria comporta una 'probatio minor': non è richiesta la certezza del merito ma occorre una valutazione articolata e ragionevole delle prove disponibili, incluse prove tecniche o conversazioni che attestino la malafede contrattuale.
- Per reati che incidono sull'accesso a fondi pubblici (es. truffa per fondi Covid), decisivo è lo stato dei requisiti verificabile al momento della richiesta; l'apparenza formale al momento genetico può integrare il dolo se strumentale all'ottenimento del beneficio.
- La sussistenza della pena edittale è rilevante per l'applicabilità di misure cautelari: reati con pena non compatibile non possono essere usati come base per misure personali ai sensi delle norme procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →