Cassazione Penale, Sentenza n. 19407/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la responsabilità penale e rideterminato le pene per associazione per delinquere, plurimi furti in abitazione, ricettazione e reati connessi. I motivi di ricorso riguardano: 1) presunta errata applicazione e determinazione degli aumenti di pena per continuazione (esterna e interna) e modalità di calcolo collegata alla scelta del reato piu' grave; 2) omessa o insufficiente motivazione sugli aumenti di pena per ciascun reato satellite; 3) contestazione del criterio e del momento di applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato; 4) eccessiva sproporzione dell'aumento per la continuazione con riferimento ad un specifico reato satellite; 5) mancato riconoscimento del minimo edittale o di circostanze attenuanti generiche (in particolare per Gennaro Cassano e Michele Sciacqua); 6) mancata estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'esclusione di una circostanza aggravante ai concorrenti (art. 587 c.p.p.); 7) presunto difetto di motivazione della sentenza di accoglimento del concordato in appello (per Novelli). La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; la difesa ha depositato memorie e richieste di accoglimento parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la generalizzata inammissibilità o infondatezza dei ricorsi, ritenendoli in massima parte generici, manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso relativo al secondo motivo di Gennaro Cassano: la Corte di appello aveva escluso per alcuni concorrenti la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.) in relazione al capo 8; tale esclusione deve estendersi anche a Gennaro Cassano per effetto dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.). Ne consegue che la quota di pena relativa a quella aggravante dovrà essere esclusa nella fase esecutiva. Per il resto i ricorsi di Giovanni Cassano, Michele Sciacqua, Giuseppe Armenise e Dario Novelli sono stati ritenuti inammissibili o infondati: in particolare Novelli e Armenise, avendo concordato la pena in appello (art. 599-bis c.p.p.), non possono impugnare questioni attinenti alla determinazione della pena se non di illegalità. Nel complesso la sentenza impugnata è stata sostanzialmente confermata salvo la correzione esecutiva della quota di pena per l'aggravante esclusa a favore di Gennaro Cassano.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per motivare la sintetica esposizione dei motivi del ricorso e i limiti della motivazione richiesta in cassazione
Richiamato come criterio di proporzionalità della pena e parametro per valutare la congruità degli aumenti applicati per la continuazione
Citato in tema di potere discrezionale del giudice nella determinazione degli aumenti per il reato continuato e dei limiti all'abuso di tale discrezionalità
Norma sostanziale che prevede l'aggravante del mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto che l'esclusione di tale aggravante per alcuni concorrenti debba estendersi anche a Gennaro Cassano
Regola l'effetto estensivo dell'impugnazione: la Corte ha applicato tale principio estendendo a favore di Gennaro Cassano gli effetti dell'esclusione dell'aggravante riconosciuta per altri concorrenti
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato in tema di vizio di motivazione: omesso esame di un motivo di appello non sempre determina vizio rilevante quando il motivo risulti implicitamente assorbito dalla motivazione
Norma sul concordato in appello: limita la possibilità di impugnare questioni relative alla determinazione della pena per chi ha concordato, salvo profili di illegittimità
Massime di principio
- I motivi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche sono spesso inammissibili
- Nel calcolo della continuazione il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione degli aumenti per i reati satellite; la motivazione può essere sintetica se le ragioni sono individuabili e gli aumenti sono modesti
- La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato può essere applicata distributivamente sui singoli addendi o alla pena complessiva senza pregiudizio (principio di proprietà distributiva)
- L'esclusione di una circostanza aggravante pronunciata in sede di merito per un concorrente può estendersi agli altri concorrenti per effetto dell'art. 587 c.p.p., con conseguente revisione della quota di pena in esecuzione
- Chi ha concordato la pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) ha limiti oggettivi a proporre ricorso per cassazione sulle modalità di determinazione della pena, salvo questioni di illegittimità
- L'omesso esame espresso di un motivo di appello non sempre determina un vizio motivazionale rilevante se il motivo è implicitamente assorbito dalla ratio della sentenza
- La Corte di legittimità non riesamina la valutazione di fatto (es. sussistenza di attenuanti o ruolo nel delitto) se adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato
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