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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34311/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ripristinato il sequestro preventivo nella misura originaria di euro 300.000. Il ricorrente contestava che euro 200.000 fossero stati versati non a lui ma alla società Amiata Marmi S.a.s. (intestata al padre), ritenuta estranea al reato per giudicato cautelare, e sosteneva che il sequestro avrebbe dovuto limitarsi al profitto materialmente percepito dall'indagato. Si deduceva inoltre la contraddittorietà dell'ordinanza circa l'affermazione che la società fosse "terzo per cui il predetto indagato ha ricevuto il denaro" e si richiamavano gli artt. 318 c.p. e 322 ter c.p.p. a sostegno che somme appartenenti a terzi estranei non possono essere confiscate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione dell'indagato a impugnare un provvedimento relativo a beni di terzo estraneo, rilevando che l'indagato non sosteneva alcun rapporto né formale né sostanziale con i beni sequestrati. Ha poi precisato che, anche assumendo la legittimazione, il provvedimento del riesame sarebbe comunque legittimo: la giurisprudenza consente di qualificare come prezzo del reato somme erogate a soggetti terzi e quindi legittima la misura cautelare funzionale alla confisca per equivalente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per l'esercizio delle funzioni; la Corte prende atto che la fattispecie può configurarsi anche quando il pubblico ufficiale riceva indebitamente somme "per un terzo", rilevando che il prezzo del reato può consistere anche in erogazioni a terzi.

  • art. 322 ter cod. proc. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente; la questione sollevata dal ricorrente (che non possono essere confiscate somme appartenenti a terzo estraneo) è richiamata, ma la Corte sottolinea che la giurisprudenza ammette il sequestro di somme versate a terzi quando collegate al rapporto corruttivo.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013 (Anemone)

    Precedente che qualifica come prezzo del reato somme erogate a soggetti terzi (es. finanziamenti a società di terzi) finalizzate a favorire interessi riconducibili al pubblico funzionario; da tale orientamento deriva la legittimità del sequestro preventivo e della confisca per equivalente su beni in disponibilità di terzi coinvolti nel rapporto corruttivo.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 30151 del 26/04/2023 (Grandinetti) e altre pronunce richiamate

    Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098; Sez. 3, 22/04/2010 n.26196 Rv. 247693; Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022 Del Ben Rv. 282890

    Principi sulla legittimazione ad impugnare misure cautelari reali: solo il proprietario, titolari di diritti reali o il possessore qualificato possono proporre impugnazione; la Corte distingue i casi in cui l'indagato dichiari di essere l'effettivo dominus dei beni formalmente intestati (caso in cui può avere legittimazione) da quelli in cui l'indagato si dichiara del tutto estraneo.

Massime di principio

  • Un indagato non ha normalmente legittimazione a impugnare un sequestro avente ad oggetto beni di un terzo se non dimostra un rapporto di proprietà o di possesso qualificato su quei beni.
  • La giurisprudenza ammette che il "prezzo" o il "profitto" del reato di corruzione possa consistere in somme erogate a terzi; pertanto sequestri e misure cautelari reali possono colpire beni in disponibilità di soggetti terzi se esiste un nesso con l'illecito corruttivo.
  • Se il ricorrente afferma di essere l'effettivo dominus dei beni formalmente intestati a terzi, può avere titolo ad impugnare il sequestro; in assenza di tale prospettazione, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
  • La prova documentale dell'indipendenza e dell'autonomia patrimoniale del terzo (atti societari, contabilità, titolarità formale) è cruciale per evitare che somme percepite da terzi vengano ritenute prezzo del reato.
  • Prima di proporre ricorso è opportuno valutare sia la questione di legittimazione sia il consolidato orientamento giurisprudenziale che consente il sequestro di somme versate a terzi, per non incorrere in condanne per inammissibilità e spese/ammende.

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