Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2016 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica che gestiva un campo da golf. Il Comune ha recuperato la differenza tra l'imposta ritenuta dovuta e quanto versato, sostenendo che l'immobile fosse utilizzato in modo misto, cioè in parte per attività istituzionali/sportive esenti e in parte per attività commerciali imponibili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto perché la dichiarazione IMU era stata ritenuta sufficiente; in appello, però, la decisione è stata riformata sul rilievo che, per ottenere l'esenzione proporzionale nei casi di utilizzazione mista, occorre una dichiarazione idonea a consentire la verifica del rapporto proporzionale tra uso commerciale e non commerciale, dichiarazione che nel caso concreto non risultava adeguatamente formulata. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 91-bis, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012 e dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che la dichiarazione già presentata fosse sufficiente e che non fosse necessaria un'ulteriore e diversa dichiarazione ai fini dell'esenzione IMU.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricostruito il quadro normativo sull'esenzione IMU per gli enti non commerciali in caso di immobili a utilizzazione mista e ha affermato che, quando non sia possibile una separata identificazione catastale della porzione esente, il contribuente deve comunque presentare una dichiarazione che indichi in modo idoneo il rapporto proporzionale e consenta all'ente impositore di controllare la correttezza della percentuale di esenzione applicata. Poiché la dichiarazione presentata dall'associazione si limitava a indicare una percentuale di imponibilità senza gli elementi necessari a verificarla, la Corte ha confermato la decisione di merito, correggendone solo la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma a favore della controparte ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
rinvia, in materia di IMU, alle esenzioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
prevede l'esenzione per gli immobili destinati allo svolgimento di determinate attività da parte di enti non commerciali, purché svolte con modalità non commerciali
art. 91-bis, commi 2 e 3, D.L. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012
in caso di utilizzo misto, l'esenzione si applica alla sola frazione identificabile come non commerciale; se tale separazione non è possibile, l'esenzione opera in proporzione all'utilizzazione non commerciale risultante da apposita dichiarazione
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 5
stabilisce i criteri di determinazione del rapporto proporzionale per l'esenzione in caso di utilizzo misto, con priorità alla superficie e, in subordine, al numero di soggetti o ai giorni di utilizzo
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 6
impone agli enti non commerciali la presentazione della dichiarazione con indicazione degli immobili soggetti a IMU e di quelli per i quali l'esenzione opera in proporzione all'utilizzazione non commerciale
d.m. 26 giugno 2014, art. 1
approva il modello di dichiarazione IMU/TASI da utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2012
d.m. 26 giugno 2014, art. 5, commi 1 e 2
la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo e conserva efficacia per gli anni successivi salvo variazioni; per gli anni 2012 e 2013 era previsto un termine speciale
la prova dei requisiti dell'esenzione e delle condizioni che la giustificano grava sul contribuente
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermandone il dispositivo perché conforme a diritto
richiamato quale procedimento accelerato di definizione e base per la regolazione sanzionatoria conseguente alla definizione della lite
ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di somme a favore della controparte e della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di IMU per enti non commerciali, l'esenzione su immobili ad utilizzazione mista spetta solo per la porzione effettivamente destinata ad attività non commerciale, oppure, se la separazione catastale non è possibile, in proporzione all'uso non commerciale risultante da una dichiarazione idonea e verificabile.
- La dichiarazione agevolativa non è un adempimento meramente formale: deve contenere elementi sufficienti a consentire al comune di controllare la correttezza della percentuale di esenzione richiesta; la sola indicazione di un coefficiente, senza i dati che lo sorreggono, non è sufficiente.
- Il contribuente che invoca un'esenzione tributaria deve provare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti dell'agevolazione, compreso il fatto che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
- Quando il dispositivo della decisione di merito è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza.
- Nel giudizio definito in modo sfavorevole al ricorrente possono applicarsi, nei presupposti di legge, le conseguenze economiche ulteriori previste per condotte processuali ritenute prive di giustificazione, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
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