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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27060/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente

La controversia

La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile un ricorso per regolamento di competenza. Nel provvedimento precedente era stata indicata erroneamente, nel dispositivo, la data della camera di consiglio come "16 luglio 2010" invece di "16 luglio 2020". Inoltre, la difesa della parte resistente ha segnalato che nell'ordinanza non era stata considerata la memoria depositata, ma la Corte ha rilevato che tale doglianza non integra un errore materiale bensì un errore di fatto, azionabile con gli strumenti propri di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il procedimento di correzione. La Corte ha quindi esaminato officiosamente il solo errore materiale sulla data del dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte la richiesta di correzione: ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 18596/2020 limitatamente all'erronea indicazione della data della camera di consiglio, sostituendo "16 luglio 2010" con "16 luglio 2020". Per il resto ha dichiarato inammissibile la richiesta, perché la dedotta omissione di considerazione della memoria difensiva non era correggibile come errore materiale ma, al più, come errore di fatto. Non è stata pronunciata condanna alle spese, trattandosi di procedimento di correzione attivato d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la rituale comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come base procedurale per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza della Corte

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che la mancata considerazione della memoria depositata, se dovuta a disguido di cancelleria, integra errore di fatto e non errore materiale

  • art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per rettificare meri refusi o inesattezze del provvedimento, quando l'errore sia immediatamente riconoscibile dal testo dell'atto e dagli atti di causa.
  • La mancata valutazione di un atto difensivo depositato, se dipende da un disguido materiale dell'ufficio e incide sulla percezione del contenuto processuale, non costituisce errore materiale ma, semmai, errore di fatto, da far valere con gli strumenti impugnatori previsti dall'ordinamento.
  • Nel procedimento di correzione, la Corte può accogliere la richiesta solo nei limiti dell'errore effettivamente materiale e dichiararne l'inammissibilità per le ulteriori censure che esulano da tale oggetto.
  • Quando la correzione è promossa su iniziativa dell'ufficio e non vi è attività difensiva della controparte, non deve disporsi la liquidazione delle spese del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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