Cassazione Penale, Sentenza n. 34751/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e lesione del diritto di difesa per avere il G.u.p. riqualificato la fattispecie (da furto semplice aggravato a furto in abitazione ex art. 624-bis) durante il rito abbreviato senza rimettere il ricorrente in termini per decidere se optare per il rito ordinario; dedotta anche la violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., con richiamo a giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (Drassich, Corte cost. e CJEU). 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62, comma 1, n.4 c.p. e attenuanti generiche), con specifico riferimento alla tenuità del danno e alla giovane età dell'imputato.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la riqualificazione operata dal G.u.p. non abbia modificato il fatto storico contestato e dunque non imponga la rimessione in termini né l'applicabilità delle tutele previste dall'art. 441-bis c.p.p., le quali si riferiscono a nuove contestazioni di fatto; la riqualificazione giuridica è compatibile con il principio iura novit curia e può essere compiuta anche in rito abbreviato purché il fatto storico rimanga lo stesso. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta inammissibile e manifestamente infondata, con richiamo a precedenti della Corte costituzionale e della CJEU che distinguono modifiche fattuali e modifiche giuridiche. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti, richiamando i gravi precedenti e la congruità della pena e affermando che la sola giovane età non giustifica l'automatico riconoscimento delle attenuanti senza specifica valutazione della sua incidenza sulla maturità della personalità . Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione purché il fatto storico non risulti diverso; solo se il fatto è diverso il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero.
Prevede che, in caso di nuove contestazioni (art. 423, comma 1), l'imputato può chiedere il proseguimento con rito ordinario; la Corte ha interpretato questa norma come applicabile alle nuove contestazioni di fatto, non alla mera riqualificazione giuridica di fatto storico immutato.
Definisce le 'nuove contestazioni' di fatto: la Corte distingue queste dall'ipotesi della sola riqualificazione giuridica, che non rientra nell'ambito protetto dall'art. 441-bis.
art. 624, 624-bis e 625 cod. pen.
Norme sostanziali inerenti il reato di furto e la particolare fattispecie del furto in abitazione; la riqualificazione è stata da furto semplice aggravato alla fattispecie di furto in abitazione (art. 624-bis).
art. 62, comma 1, n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante relativa alla 'tenuità del danno'; la Corte ha ritenuto che, anche valutando globalmente il danno criminale, non fosse configurabile nel caso concreto.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente deduceva violazione di motivazione in relazione a questa disposizione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la sanzione alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata con addebito di Euro 3.000,00.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di diritto di difesa e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione in relazione alla riqualificazione giuridica.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che le garanzie sovranazionali non impongano la rimessione in termini per mere riqualificazioni giuridiche del fatto storico.
Direttiva 2012/13/UE e art. 48 CDFUE
Richiamate nella giurisprudenza comparata: non impongono al legislatore nazionale l'obbligo di rimissione in termini per l'accesso ai riti alternativi in caso di modifica della qualificazione giuridica, purché l'imputato sia tempestivamente informato e possa reagire efficacemente.
Giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (Corte cost. nn. 333/2009, 141/2018, 237/2012, 192/2020; CJEU C-646/17 Moro; Corte EDU Drassich)
Riferimenti interpretativi usati dal Collegio per distinguere modifiche fattuali e modifiche giuridiche e per confermare l'ammissibilità della riqualificazione giuridica senza rimessione in termini quando il fatto storico sia rimasto immutato.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica di un fatto che resta identico nella sua descrizione storica non impone la rimessione in termini né l'automatica possibilità di optare per il rito ordinario quando il procedimento è in rito abbreviato; le tutele previste dall'art. 441-bis c.p.p. riguardano le nuove contestazioni di fatto.
- Il giudice può modificare la qualificazione giuridica ex iura novit curia anche in rito abbreviato, purché la riqualificazione risponda al fatto storico contestato e non ne alteri la sostanza.
- L'onere difensivo comporta che l'imputato e il difensore debbano tempestivamente reagire a notizie di possibile riqualificazione giuridica: chiedere chiarimenti, sollecitare attività istruttorie o, se ritenuto opportuno, richiedere entro termini l'accesso al rito ordinario al momento utile.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti (speciale tenuità del danno o attenuanti generiche) è necessaria motivazione specifica e valutazione complessiva della personalità e delle circostanze; la sola giovane età non giustifica automaticamente l'attenuante.
- In sede di controllo di legittimità la cosiddetta 'doppia conforme' (motivazioni di primo e secondo grado saldate tra loro) consente alla Corte di cassazione di integrare la motivazione richiamando entrambe le decisioni come corpo unico argomentativo.
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