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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34751/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e lesione del diritto di difesa per avere il G.u.p. riqualificato la fattispecie (da furto semplice aggravato a furto in abitazione ex art. 624-bis) durante il rito abbreviato senza rimettere il ricorrente in termini per decidere se optare per il rito ordinario; dedotta anche la violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., con richiamo a giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (Drassich, Corte cost. e CJEU). 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62, comma 1, n.4 c.p. e attenuanti generiche), con specifico riferimento alla tenuità del danno e alla giovane età dell'imputato.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la riqualificazione operata dal G.u.p. non abbia modificato il fatto storico contestato e dunque non imponga la rimessione in termini né l'applicabilità delle tutele previste dall'art. 441-bis c.p.p., le quali si riferiscono a nuove contestazioni di fatto; la riqualificazione giuridica è compatibile con il principio iura novit curia e può essere compiuta anche in rito abbreviato purché il fatto storico rimanga lo stesso. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta inammissibile e manifestamente infondata, con richiamo a precedenti della Corte costituzionale e della CJEU che distinguono modifiche fattuali e modifiche giuridiche. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti, richiamando i gravi precedenti e la congruità della pena e affermando che la sola giovane età non giustifica l'automatico riconoscimento delle attenuanti senza specifica valutazione della sua incidenza sulla maturità della personalità . Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione purché il fatto storico non risulti diverso; solo se il fatto è diverso il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero.

  • art. 441-bis cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di nuove contestazioni (art. 423, comma 1), l'imputato può chiedere il proseguimento con rito ordinario; la Corte ha interpretato questa norma come applicabile alle nuove contestazioni di fatto, non alla mera riqualificazione giuridica di fatto storico immutato.

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Definisce le 'nuove contestazioni' di fatto: la Corte distingue queste dall'ipotesi della sola riqualificazione giuridica, che non rientra nell'ambito protetto dall'art. 441-bis.

  • art. 624, 624-bis e 625 cod. pen.

    Norme sostanziali inerenti il reato di furto e la particolare fattispecie del furto in abitazione; la riqualificazione è stata da furto semplice aggravato alla fattispecie di furto in abitazione (art. 624-bis).

  • art. 62, comma 1, n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa alla 'tenuità del danno'; la Corte ha ritenuto che, anche valutando globalmente il danno criminale, non fosse configurabile nel caso concreto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente deduceva violazione di motivazione in relazione a questa disposizione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la sanzione alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata con addebito di Euro 3.000,00.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di diritto di difesa e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione in relazione alla riqualificazione giuridica.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che le garanzie sovranazionali non impongano la rimessione in termini per mere riqualificazioni giuridiche del fatto storico.

  • Direttiva 2012/13/UE e art. 48 CDFUE

    Richiamate nella giurisprudenza comparata: non impongono al legislatore nazionale l'obbligo di rimissione in termini per l'accesso ai riti alternativi in caso di modifica della qualificazione giuridica, purché l'imputato sia tempestivamente informato e possa reagire efficacemente.

  • Giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (Corte cost. nn. 333/2009, 141/2018, 237/2012, 192/2020; CJEU C-646/17 Moro; Corte EDU Drassich)

    Riferimenti interpretativi usati dal Collegio per distinguere modifiche fattuali e modifiche giuridiche e per confermare l'ammissibilità della riqualificazione giuridica senza rimessione in termini quando il fatto storico sia rimasto immutato.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica di un fatto che resta identico nella sua descrizione storica non impone la rimessione in termini né l'automatica possibilità di optare per il rito ordinario quando il procedimento è in rito abbreviato; le tutele previste dall'art. 441-bis c.p.p. riguardano le nuove contestazioni di fatto.
  • Il giudice può modificare la qualificazione giuridica ex iura novit curia anche in rito abbreviato, purché la riqualificazione risponda al fatto storico contestato e non ne alteri la sostanza.
  • L'onere difensivo comporta che l'imputato e il difensore debbano tempestivamente reagire a notizie di possibile riqualificazione giuridica: chiedere chiarimenti, sollecitare attività istruttorie o, se ritenuto opportuno, richiedere entro termini l'accesso al rito ordinario al momento utile.
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti (speciale tenuità del danno o attenuanti generiche) è necessaria motivazione specifica e valutazione complessiva della personalità e delle circostanze; la sola giovane età non giustifica automaticamente l'attenuante.
  • In sede di controllo di legittimità la cosiddetta 'doppia conforme' (motivazioni di primo e secondo grado saldate tra loro) consente alla Corte di cassazione di integrare la motivazione richiamando entrambe le decisioni come corpo unico argomentativo.

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