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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31295/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento iscritto contro ignoti per un'ipotesi di invasione di terreni o edifici in danno di un'associazione animalista, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione nonostante l'opposizione della persona offesa. Il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: secondo la ricorrente, dagli atti sarebbe emerso che più persone erano entrate nel terreno indicato in denuncia causando danni, circostanza che avrebbe dovuto condurre a ravvisare, in alternativa o in aggiunta, i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio, rendendo illegittima l'archiviazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sono state proposte doglianze non consentite nel procedimento avverso l'ordinanza di archiviazione. La decisione richiama il fatto che, contro tale provvedimento, è esperibile solo il reclamo per le violazioni indicate dall'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    è il reato originariamente ipotizzato nel procedimento definito con archiviazione.

  • art. 637 c.p.

    viene indicato dalla ricorrente come possibile diversa qualificazione dei fatti denunciati.

  • art. 614 c.p.

    viene indicato dalla ricorrente come ulteriore possibile qualificazione dei fatti denunciati.

  • art. 410-bis, comma 3, c.p.p.

    individua il solo rimedio esperibile contro il provvedimento impugnato, cioè il reclamo per le specifiche violazioni previste dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso l'ordinanza di archiviazione non sono proponibili in cassazione censure diverse da quelle veicolabili tramite il rimedio tipico previsto dall'art. 410-bis, comma 3, c.p.p.; il ricorso che introduca doglianze non consentite è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, la Corte può disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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