Cassazione Penale, Ordinanza n. 31294/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello era stato applicato il concordato ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità. Il difensore dell'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione lamentando che nella motivazione della sentenza non fosse stata data contezza della richiesta di applicazione dell'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, n. 3, c.p., nonostante, a suo dire, ne ricorressero i presupposti. La doglianza era formulata come vizio della motivazione per mancata corrispondenza alla volontà espressa dalla parte, pur in presenza di una pena finale coincidente con quella concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non consentita in sede di legittimità perché non riguardava la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o un contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, ma si appuntava sulla mancata menzione in motivazione dell'attenuante della collaborazione e, in sostanza, su un profilo di determinazione della pena che non si traduceva in illegalità della sanzione. Poiché la pena irrogata era legale e coerente con quella concordata, non vi era spazio per il sindacato richiesto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; sono deducibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo, non doglianze su motivi rinunciati o su aspetti della pena che non ne determinino l'illegalità.
Richiamato come attenuante della collaborazione la cui mancata menzione in motivazione è stata censurata dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che ciò incidesse sulla legittimità della sanzione applicata.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte come profilo non deducibile nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando siano stati rinunciati i motivi di merito.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per far valere vizi che investano la formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che, pur formulate come vizi motivazionali, tendano a riaprire questioni sui motivi rinunciati ovvero sulla valutazione di attenuanti o altri profili della pena, quando la sanzione irrogata resti legale e coincidente con quella concordata.
- La mancata indicazione in motivazione di un'attenuante non determina di per sé l'ammissibilità del ricorso se la pena applicata è comunque conforme alla legge e all'accordo tra le parti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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