Cassazione Penale, Ordinanza n. 31293/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un immobile nella disponibilità del ricorrente, sottoposto a sequestro preventivo impeditivo perché ritenuto realizzato abusivamente e illegittimamente occupato. Il pubblico ministero, in esecuzione del decreto cautelare reale, aveva emesso un ordine di sgombero. Il Giudice per le indagini preliminari, operando come giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca di tale ordine, ritenendo che l'istante non avesse allegato elementi concreti sulla non indispensabilità dello sgombero quale modalità di attuazione del sequestro. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che l'istanza fosse diretta proprio a contestare l'indispensabilità dello sgombero; lamentava inoltre che il giudice dell'esecuzione non avesse esaminato la documentazione prodotta, volta a dimostrare la legittimità urbanistica dell'abitazione e l'assenza di occupazione abusiva, nonché la carenza di motivazione sul pericolo cautelare posto a fondamento del sequestro.
La decisione
La Corte non esamina il merito delle doglianze, ma rileva che il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in materia di cosa sequestrata, concernente l'ordine di sgombero disposto dal pubblico ministero come modalità esecutiva del sequestro preventivo, non era direttamente ricorribile per cassazione. Il rimedio corretto era l'opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p. Pertanto il ricorso è stato convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la Corte precisa che la materia era regolata dagli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.
disciplina il provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione in materia di cose sequestrate e prevede l'opposizione quale mezzo di reazione
richiama la materia delle cose sequestrate e, per effetto del rinvio, rende applicabile il meccanismo di opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
consente la conversione dell'impugnazione proposta in forma erronea nel rimedio corretto, se ne ricorrono i presupposti
art. 676 e 667, comma 4, c.p.p.
individuano il rimedio dell'opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo alla cosa sequestrata
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che incide su una cosa sequestrata, compreso l'ordine di sgombero disposto dal pubblico ministero come modalità di esecuzione del sequestro preventivo, non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma con opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.
- La sindacabilità dell'ordine di sgombero quale modalità di attuazione del sequestro è limitata ai profili dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
- L'errore nella qualificazione del mezzo di impugnazione non preclude la tutela della parte, potendo il ricorso essere convertito nel rimedio corretto quando ne ricorrano i presupposti di legge.
- La circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia adottato il provvedimento all'esito di un'udienza camerale anziché de plano non muta il regime impugnatorio previsto per la materia delle cose sequestrate.
Come è indicizzato
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