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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13447/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Tre docenti assunti a tempo determinato dal settembre 2012 al 30 giugno 2013 hanno agito per ottenere il pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2012/2013. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione accogliendo l'impugnazione del MIUR. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, l'erroneo rigetto delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 115, 342, 345 e 434 c.p.c.; con il secondo e il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 19 CCNL scuola e dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, sostenendo che, essendo cessati i contratti il 30 giugno 2013, il diritto alla monetizzazione sarebbe sorto alla cessazione del rapporto e non avrebbe potuto essere escluso dalle disposizioni che prevedevano l'obbligo di fruizione o la perdita automatica del trattamento sostitutivo. Hanno inoltre sostenuto che la disciplina dettata dal d.l. n. 95 del 2012 non fosse più applicabile ai docenti a termine e che, comunque, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di averli invitati a fruire delle ferie con espresso avviso della perdita del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la causa nel merito e provveda anche sulle spese. La decisione richiama il principio per cui il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro provi di averlo inutilmente invitato a godere delle ferie, informandolo della perdita del diritto in caso di mancato esercizio; la normativa interna va interpretata in conformità all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della CGUE, che escludono la perdita automatica delle ferie retribuite e della relativa indennità senza previa verifica della concreta possibilità di fruizione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato solo nel primo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere inammissibile la censura sull'ammissibilità dell'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo preliminare di parte ricorrente; non vi è una specifica interpretazione autonoma, poiché la Corte si concentra sulla sufficienza dei motivi di appello.

  • art. 434 c.p.c.

    Va letto, come l'art. 342 c.p.c., nel senso che l'appello deve indicare con chiarezza le contestazioni mosse alla sentenza e le relative ragioni, mantenendo natura di revisio prioris instantiae.

  • art. 19 CCNL scuola

    Per i docenti a tempo determinato, in coordinamento con l'art. 13 CCNL, prevede che le ferie non godute siano liquidate al termine del rapporto; la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria e, se non richiesta durante il rapporto, dà luogo al pagamento sostitutivo alla cessazione.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012

    "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... sono obbligatoriamente fruiti... e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"

    Va interpretato in modo conforme al diritto UE e non consente la perdita automatica dell'indennità sostitutiva quando il lavoratore non abbia potuto esercitare effettivamente il diritto alle ferie; opera solo se il mancato godimento è imputabile al lavoratore dopo adeguata informazione e invito del datore di lavoro.

  • art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012

    Ha escluso l'applicazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 al personale docente e ATA supplente breve, saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra ferie spettanti e ferie fruibili.

  • art. 1, comma 56, L. n. 228 del 2012

    Ha differito al 1° settembre 2013 la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti, con conseguente perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 delle previsioni più favorevoli del CCNL scuola per i docenti a termine.

  • art. 13 CCNL scuola 2006/2009

    Disciplina le ferie del personale docente: le ferie vanno fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche; per i docenti a tempo indeterminato è prevista la fruizione nell'anno successivo di ferie non godute per particolari esigenze; il richiamo serve a distinguere il regime del personale di ruolo da quello a termine.

  • art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE

    Osta a una normativa nazionale che comporti la perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite e della relativa indennità senza verifica che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare effettivamente tale diritto prima della cessazione del rapporto.

  • art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla giurisprudenza UE quale parametro a sostegno del diritto alle ferie annuali retribuite e della necessità di una tutela effettiva del lavoratore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità ex artt. 342 e 434 c.p.c., è sufficiente che l'atto contenga una chiara individuazione delle parti della decisione contestate e delle ragioni di critica, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
  • Il docente a tempo determinato del comparto scuola che non abbia chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni conserva, in linea di principio, il diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
  • La perdita del diritto alle ferie retribuite e della correlata indennità sostitutiva non può operare automaticamente: il datore di lavoro deve provare di avere messo il lavoratore in condizione di fruire effettivamente delle ferie, mediante invito inequivoco e informazione chiara e tempestiva sulle conseguenze del mancato utilizzo.
  • Le norme interne sul divieto di monetizzazione delle ferie devono essere interpretate in modo conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della CGUE, che richiedono una verifica concreta della possibilità di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto.
  • Nel comparto scuola, la disciplina speciale delle ferie dei docenti a termine va coordinata con il CCNL e con le sopravvenienze legislative, tenendo conto della decorrenza delle norme di disapplicazione delle clausole contrattuali più favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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