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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40471/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pordenone che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili (Tribunale di Padova 16/03/2012 per furto in stazione, Tribunale di Padova 12/03/2014 per detenzione illecita di stupefacenti a fini di spaccio, Tribunale di Pordenone 30/01/2015 per furto in abitazione, Tribunale per i Minorenni di Venezia 06/02/2015 per tentato furto su autovettura). In subordine era stata avanzata dal Pubblico Ministero la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione con riferimento alla sentenza del 12/03/2014. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per omissione della valutazione dello stato di tossicodipendenza come elemento unificante per la continuazione; (2) errata interpretazione dell'ostativo alla prescrizione fondato sulla recidiva, sostenendo che la recidiva rilevante deve riguardare condanne anteriori rispetto a quella per la quale si chiede l'estinzione e deve essere dichiarata in sentenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo lo ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: il Tribunale dell'esecuzione aveva motivatamente escluso la continuazione, rilevando disomogeneità temporale, finalità e modalità esecutive dei reati e partecipazioni diverse; inoltre lo stato di tossicodipendenza non era stato specificamente allegato nell'istanza originaria, quindi correttamente non esaminato. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto infondato: ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., l'estinzione per decorso del tempo non opera per i recidivi aggravati ai sensi dell'art. 99 quando l'accertamento della recidiva è stato compiuto nella sentenza o in giudizi intervenuti nel periodo rilevante; nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente la recidiva infraquinquennale e dunque l'ostativo all'estinzione. Per tali ragioni il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    art. 172, comma settimo, cod. pen.

    L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi aggravati (art. 99) a condizione che l'accertamento della recidiva sia stato compiuto nella sentenza cui la pena si riferisce o in un giudizio intervenuto nel periodo intercorrente tra la sentenza e la maturazione della prescrizione; l'accertamento anteriore alla sentenza è irrilevante.

  • art. 99 cod. pen.

    capoversi dell'art. 99 cod. pen.

    Definisce la recidiva e le sue aggravanti; rileva ai fini dell'applicazione dell'ostativo all'estinzione della pena se l'accertamento è effettuato nei termini indicati da art. 172.

  • Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020 (Stante, Rv. 278187 - 01)

    Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 - 01

    Principio secondo cui, in sede esecutiva, il giudice viola l'obbligo di motivazione se omette di considerare o svaluta senza giustificazione lo stato di tossicodipendenza quando questo sia specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione.

  • Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020 (Figliomeni, Rv. 278165 - 01)

    Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165 - 01

    Precedente che chiarisce la necessità che l'accertamento della recidiva aggravata sia compiuto nella sentenza o in giudizi intervenuti nel periodo tra quella sentenza e la prescrizione per far operare l'ostativo all'estinzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Imposizione di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per tutela della privacy.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede elementi specifici di unità di disegno criminoso (programmazione unitaria, vicinanza temporale, modalità esecutive similari, obiettivi comuni): mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Lo stato di tossicodipendenza può costituire elemento unificante per la continuazione solo se è specificamente dedotto e documentato nell'istanza; se non allegato in primo grado/istante, il giudice non è obbligato a valutarlo in sede esecutiva.
  • L'estinzione della pena per prescrizione è incompatibile con la recidiva aggravata prevista dall'art. 99 quando tale recidiva è stata accertata nella sentenza cui la pena si riferisce o in un giudizio intervenuto nel periodo rilevante; l'accertamento precedente alla sentenza è irrilevante.
  • La parte che chiede riconoscimenti rilevanti in sede esecutiva deve formulare istanze specifiche e fornire documentazione probatoria: argomentazioni generiche espongono il ricorso a inammissibilità o rigetto.
  • In presenza di controversie sulla estinzione per prescrizione, verificare sempre la sequenza temporale e formale dell'accertamento della recidiva (se dichiarata in sentenza o in giudizi successivi rilevanti).
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre le decisioni diffuse devono rispettare le norme sulla protezione dei dati personali.

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