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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34846/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) omessa valutazione della capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto e mancata riapertura dell'istruttoria per disporre perizia medico-legale (riferimento agli artt. 85, 88 e 89 c.p. e all'art. 603 c.p.p.); la difesa lamentava altresì vizio di motivazione per il mancato esame della richiesta peritale; (2) vizio di motivazione e violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità (art. 63 c.p.p.) per aver utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputato nella denuncia di smarrimento, ritenute dalla difesa autoindizianti e quindi inutilizzabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta peritale perché l'atto di appello non conteneva allegazioni specifiche e riferimenti temporali idonei a dimostrare una infermità mentale rilevante al momento della commissione dei reati; la giurisprudenza richiede accertamenti riferiti all'epoca storica del fatto. Sul secondo motivo ha confermato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella denuncia quando questa costituisca corpo di reato (es. simulazione di reato) e quando le dichiarazioni siano state rese spontaneamente prima di una formale posizione di indagato; l'art. 63 c.p.p. non ha efficacia impeditiva in tali ipotesi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Norma del codice penale relativa al reato per il quale era stato ritenuto responsabile l'imputato; citata quale capo d'imputazione confermato in sede d'appello.

  • art. 483 c.p.

    Norma del codice penale relativa a specifico reato contestato (fatto illecito) confermato nel giudizio di merito.

  • art. 85 c.p.

    Definizione dell'imputabilità; la Corte sottolinea che l'accertamento dell'infermità mentale rilevante ex art. 85 deve riguardare l'epoca della commissione del fatto.

  • art. 88 c.p.

    Regola sulle conseguenze dell'infermità mentale (esclusione o diminuzione della pena); la sua applicazione richiede perizia riferita temporalmente al fatto.

  • art. 89 c.p.

    Sull'incapacità di intendere e volere al momento del fatto; richiede accertamento specifico e non può essere desunta da valutazioni successive alla commissione del reato.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla richiesta di perizia; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta per carenza di allegazioni probatorie specifiche.

  • art. 63 c.p.p.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall'indagato/imputato senza garanzie; la Corte ha precisato che non si applica alle dichiarazioni contenute in denunce che costituiscono corpus delicti (es. simulazione di reato) né alle dichiarazioni spontanee rese prima della formale posizione di indagato.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Richiamate le forme procedurali applicate per l'esame del ricorso (norme emergenziali/semplificate procedurali), utilizzate dalla Corte per la trattazione del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato; la Corte lo ha applicato valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento dell'imputabilità deve essere supportata in appello da allegazioni precise e circostanze specifiche che connettano l'ipotetica infermità mentale all'epoca del fatto; mere riferimenti generici o esiti successivi non sono sufficienti.
  • L'accertamento dell'incapacità di intendere e volere è temporalmente circoscritto: è necessario provare lo stato mentale nel momento della commissione del reato, non in epoche successive (es. durante la detenzione).
  • Le dichiarazioni rese in una denuncia/querela possono essere pienamente utilizzate quando la denuncia stessa costituisce il corpo del reato (es. simulazione di reato); in tali casi non opera il divieto di utilizzabilità previsto dall'art. 63 c.p.p.
  • Le dichiarazioni spontanee rese prima della formale posizione di indagato non godono delle garanzie previste per l'indagato e possono essere considerate utilizzabili se rese liberamente e attinenti a fatti rilevanti.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'eventuale somma a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile; è quindi prudente documentare in modo preciso i profili di diritto e di fatto che si intendono impugnare.
  • Quando si deduce inutilizzabilità di dichiarazioni, occorre motivare in modo puntuale la sussistenza delle garanzie violate e la fase processuale rilevante; obiezioni generiche sull'utilizzabilità difficilmente ottengono accoglimento.

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