Cassazione Civile, Ordinanza n. 06236/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, già formalmente assunti da una società appaltatrice/interposta, avevano agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società committente, con decorrenza dalla loro assunzione presso l'impresa interposta, riconoscimento dell'anzianità, delle differenze retributive e dei contributi previdenziali. La Corte d'appello aveva accolto la domanda riformando la decisione di primo grado. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha dedotto la decadenza dall'azione ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione dell'attività presso la committente, o comunque dal licenziamento intimato dall'appaltatore; 2) ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la genuinità dell'appalto e che l'onere della prova dell'interposizione illecita gravava sui lavoratori; 3) ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1206 e 1207 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che l'obbligazione della committente non potesse essere qualificata come retributiva prima dell'accertamento giudiziale del rapporto e che operassero, invece, logiche risarcitorie, con conseguente rilevanza di aliunde perceptum e della preventiva escussione dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in una controversia volta all'accertamento del rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante quale datore effettivo, la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 opera solo se l'appaltante abbia negato con atto scritto la titolarità del rapporto; non rilevano né il licenziamento intimato dal datore formale né la cessazione dell'attività presso la committente, in difetto di una formale comunicazione scritta del committente. Ha ritenuto infondato in parte e inammissibile in parte il secondo motivo, ribadendo i criteri per la genuinità dell'appalto ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, specie negli appalti labour intensive, e precisando che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione della natura retributiva o risarcitoria dell'obbligazione non risultava trattata in appello e la società non aveva indicato specificamente se e dove fosse stata dedotta; inoltre non era chiaro l'interesse concreto alla censura in assenza di prova di aliunde perceptum. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
indica la definizione in camera di consiglio con ordinanza nei termini di legge.
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
la decadenza non decorre dal licenziamento intimato dal datore formale né dalla cessazione dell'attività presso la committente, ma richiede, nell'azione contro l'appaltante, un atto scritto di quest'ultimo che neghi la titolarità del rapporto.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nei primi tre motivi.
la sua violazione si configura solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova; non quando valuta male le prove raccolte.
l'appalto è genuino se l'appaltatore organizza autonomamente i mezzi e il lavoro, realizzando un risultato autonomo e assumendo il rischio d'impresa; altrimenti sussiste interposizione illecita.
richiamato nel terzo motivo per contestare la natura dell'obbligazione verso i lavoratori.
richiamato nel terzo motivo per contestare la natura dell'obbligazione verso i lavoratori.
richiamato nel terzo motivo per contestare la natura dell'obbligazione verso i lavoratori.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie di accertamento del rapporto di lavoro contro il committente quale datore effettivo, la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non decorre automaticamente dal licenziamento intimato dal datore formale o dalla cessazione della prestazione presso la committente; occorre, ai fini della decorrenza, una formale negazione scritta della titolarità del rapporto da parte del committente.
- In tema di appalto di servizi o opere, anche ad alta intensità di manodopera, la genuinità dell'appalto richiede che l'appaltatore assuma un'organizzazione autonoma del servizio, con effettivo potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, mezzi propri e assunzione del rischio d'impresa; non basta la mera prevalenza numerica della manodopera impiegata o la professionalità dei lavoratori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata dalla legge; se invece si contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, il vizio attiene alla valutazione della prova e non alla regola sull'onere probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione il 'dove', il 'come' e il 'quando' la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per novità o difetto di specificità.
- La censura sulla natura dell'obbligazione o sull'utilizzo di aliunde perceptum richiede una chiara allegazione dell'interesse concreto e della rilevanza della questione nel giudizio di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
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