Cassazione Civile, Ordinanza n. 36210/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e dell’inerzia delle parti nel richiedere la prosecuzione del giudizio entro il 31 dicembre 2020. Applicando il principio già affermato dalla propria giurisprudenza, ha dichiarato l’estinzione dei giudizi riuniti. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto anticipato, trattandosi di estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento sintetico del reddito emessi per gli anni d’imposta 2007 e 2008, fondati sulla mancata giustificazione di spese ritenute indice di capacità contributiva. Il contribuente aveva impugnato gli atti; in primo grado la pretesa fiscale era stata ridotta; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, con determinazione di un reddito imponibile per il 2007 e per il 2008. Avverso la sentenza d’appello avevano proposto ricorso per cassazione sia il contribuente sia l’Agenzia. Nel corso del giudizio il contribuente ha comunicato di aver presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha depositato la relativa documentazione; nessuna delle parti ha poi chiesto la trattazione entro il termine previsto, né risulta un diniego della definizione.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, in mancanza di istanza di trattazione da parte di alcuno entro il termine previsto, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
viene richiamato come base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata non coltivata con istanza di trattazione.
consente il deposito/notifica della documentazione relativa alla definizione agevolata secondo il regime pro tempore vigente.
Cass. 03/10/2018, n. 24083
precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui, se il debitore dichiara di avvalersi della definizione agevolata e nessuna parte chiede la trattazione, il giudizio va dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata della lite tributaria e nessuna parte presenta l’istanza di trattazione nel termine previsto dalla disciplina speciale, il giudizio di cassazione si estingue di diritto.
- L’assenza di un diniego della definizione agevolata, non impugnato, rafforza la declaratoria di estinzione del processo.
- Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il regime dell’estinzione processuale.
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