Cassazione Penale, Ordinanza n. 35726/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, rilevando che il termine per impugnare era già spirato prima del deposito dell'atto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un addebito per gestione illecita di rifiuti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 17/07/2024. La Corte non esamina il merito dei motivi, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato proposto oltre il termine di legge: all'udienza del 17/07/2024 il giudice aveva indicato in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza, poi depositata il 20/08/2024; poiché l'imputato era assente in udienza, il termine per impugnare sarebbe scaduto il 14/12/2024, mentre il ricorso è stato presentato solo il 13/01/2025. La Corte applica quindi la disciplina sulle spese e sulla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sull'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
è la norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza impugnata, richiamata solo per individuare il titolo di reato contestato
art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
norma richiamata in relazione alla fattispecie ambientale contestata
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile a prescindere dall'esame dei motivi di merito.
- Quando l'imputato è assente all'udienza di lettura del dispositivo con termine assegnato per il deposito della motivazione, il termine per ricorrere decorre secondo le regole ordinarie dalla conoscenza legale del provvedimento e va calcolato sulla base della data di deposito della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è automatica in senso assoluto, dovendo il giudice verificare l'eventuale assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
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